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Document 62015CN0382
Case C-382/15 P: Appeal brought on 15 July 2015 by Skype against the judgment of the General Court (First Chamber) delivered on 5 May 2015 in Case T-183/13: Skype v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Causa C-382/15 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Skype avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 maggio 2015, causa T-183/13, Skype/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Causa C-382/15 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Skype avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 maggio 2015, causa T-183/13, Skype/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
GU C 354 del 26.10.2015, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 354/14 |
Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Skype avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 maggio 2015, causa T-183/13, Skype/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-382/15 P)
(2015/C 354/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Skype (rappresentanti: A. Carboni, M. Browne, Solicitors)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Sky IP International Ltd, Sky plc
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la decisione del Tribunale del 5 maggio 2015 nella causa T-183/13 e rinviare la domanda all’UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e |
— |
condannare l’UAMI e gli eventuali intervenienti nel presente procedimento alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento nonché quelle (i) del ricorso dinanzi al Tribunale nella causa T-183/13; (ii) del ricorso dinanzi alla quarta commissione di ricorso nel procedimento R 2398/2010-4; e (iii) dell’opposizione B 812 380 dinanzi alla divisione di opposizione. |
Motivi e principali argomenti
L’unico motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente verte sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (1) nel pronunciarsi sulla causa T-183/13 relativa alla domanda di marchio comunitario n. 3 660 065 (il «marchio controverso»). In particolare, il Tribunale ha commesso i seguenti errori nel decidere di confermare le conclusioni del convenuto circa il rischio di confusione:
1. |
nel considerare la somiglianza dei prodotti e servizi tra il marchio controverso e il marchio anteriore degli intervenienti, la Corte ha individuato un elenco errato di servizi contrassegnati dal marchio controverso; |
2. |
ha valutato in modo inesatto le caratteristiche del pubblico di riferimento, non considerando il fatto che il servizio Skype della ricorrente si basava su una forma di tecnologia nuovissima e innovativa alla data di priorità del marchio controverso (la «data di riferimento»), e quindi che il pubblico di riferimento aveva un livello di competenza tecnica al di sopra della media e una maggiore capacità di operare distinzioni tra marchi; |
3. |
avrebbe erroneamente dedotto che il riconoscimento da parte della ricorrente della circostanza che i servizi contrassegnati dal marchio controverso sono identici a taluni servizi contrassegnati dal marchio anteriore costituisse anche un riconoscimento della circostanza che il marchio anteriore aveva carattere distintivo accresciuto e/o notorietà in relazione alle aree che si sovrappongono a quelle specificate per il marchio controverso alla data di riferimento; |
4. |
ha applicato erroneamente la legge sotto vari aspetti nell’esame della valutazione effettuata dal convenuto della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi di cui trattasi, in particolare, facendo riferimento all’erronea finzione giuridica secondo cui il consumatore medio legge le singole parole corte da sinistra a destra e attribuendo indebita importanza alla coincidenza delle lettere S-K-Y all’inizio di entrambi i marchi, nonché non valutando il fatto che la differenza concettuale tra essi neutralizza ogni somiglianza visiva o fonetica; |
5. |
ha commesso due errori rilevanti nel confermare le conclusioni del convenuto secondo le quali il marchio anteriore ha un carattere distintivo accresciuto in relazione a prodotti e servizi diversi dai servizi «principali» di radiodiffusione televisiva degli intervenienti: in primo luogo, si è basato erroneamente sull’uso del marchio anteriore in relazione ai servizi «principali» degli intervenienti per dedurne il carattere distintivo per altri servizi e in secondo luogo ha tenuto conto della prova dell’uso successiva alla data di riferimento; |
6. |
ha applicato erroneamente la legge sotto vari aspetti nell’effettuare la valutazione complessiva del rischio di confusione non prendendo in considerazione:
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Pertanto, la ricorrente chiede che la Corte: (1) annulli la decisione del Tribunale nella causa T-183/13 e rinvii la domanda al convenuto ai fini della prosecuzione del procedimento; e (2) ordini che siano rimborsate le spese alla ricorrente.