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Document 62014CA0309
Case C-309/14: Judgment of the Court (Second Chamber) of 2 September 2015 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italy) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) v Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Reference for a preliminary ruling — Status of third-country nationals who are long-term residents — Directive 2003/109/EC — National legislation — Issue and renewal of a residence permit — Condition — Obligatory financial contribution — Amount eight times higher than that for obtaining a national identity card — Infringement of the principles of Directive 2003/109/EC)
Causa C-309/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Direttiva 2003/109/CE — Normativa nazionale — Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno — Presupposto — Contributo finanziario obbligatorio — Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale — Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE)
Causa C-309/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Direttiva 2003/109/CE — Normativa nazionale — Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno — Presupposto — Contributo finanziario obbligatorio — Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale — Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE)
GU C 354 del 26.10.2015, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 354/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Causa C-309/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Direttiva 2003/109/CE - Normativa nazionale - Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno - Presupposto - Contributo finanziario obbligatorio - Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale - Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE))
(2015/C 354/09)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrenti: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)
Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dispositivo
La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima.