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Document 62014CA0309

Causa C-309/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Direttiva 2003/109/CE — Normativa nazionale — Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno — Presupposto — Contributo finanziario obbligatorio — Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale — Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE)

GU C 354 del 26.10.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-309/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Direttiva 2003/109/CE - Normativa nazionale - Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno - Presupposto - Contributo finanziario obbligatorio - Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale - Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE))

(2015/C 354/09)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrenti: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dispositivo

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


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