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Document 62014CA0125

    Causa C-125/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Iron & Smith/Unilever NV (Rinvio pregiudiziale — Marchi — Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio comunitario anteriore — Marchio comunitario che gode di notorietà nell’Unione europea — Portata geografica della notorietà)

    GU C 354 del 26.10.2015, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 354/7


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Iron & Smith/Unilever NV

    (Causa C-125/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio comunitario anteriore - Marchio comunitario che gode di notorietà nell’Unione europea - Portata geografica della notorietà))

    (2015/C 354/07)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Törvényszék

    Parti

    Ricorrente: Iron & Smith kft

    Convenuta: Unilever NV

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, laddove sia accertata la notorietà di un marchio comunitario anteriore su una parte sostanziale del territorio dell’Unione europea, che può eventualmente coincidere con il territorio di un solo Stato membro, il quale non deve necessariamente essere quello in cui è stata depositata una domanda di registrazione di marchio nazionale posteriore, si deve ritenere che tale marchio goda di notorietà nell’Unione europea. I criteri che sono stati enucleati dalla giurisprudenza riguardo all’uso effettivo del marchio comunitario non sono, di per sé, rilevanti al fine di determinare la sussistenza di una «notorietà» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

    2)

    Nel caso in cui il marchio comunitario anteriore abbia già acquisito una notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione europea, ma non presso il pubblico pertinente dello Stato membro in cui è stata richiesta la registrazione del marchio nazionale posteriore oggetto dell’opposizione, il titolare del marchio comunitario può beneficiare della tutela introdotta dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 laddove risulti che una parte non irrilevante dal punto di vista commerciale di detto pubblico conosce il suddetto marchio e stabilisce un nesso tra questo e il marchio nazionale posteriore, e laddove sussista, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, o una violazione effettiva e attuale del marchio comunitario ai sensi di tale disposizione, o, in mancanza, un rischio serio che una simile violazione si produca in futuro.


    (1)  GU C 175 del 10.6.2014.


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