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Document 62015TN0296

Causa T-296/15: Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — Industrias Químicas del Vallés/Commissione

GU C 254 del 3.8.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/19


Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — Industrias Químicas del Vallés/Commissione

(Causa T-296/15)

(2015/C 254/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés SA (Mollet del Vallès, Spagna) (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas e C. Vila Gisbert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disapplicare il regolamento n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, in particolare il suo articolo 24 e il paragrafo 4 del suo allegato II;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, in relazione all’inclusione del Metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione contenuto nel suo allegato e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione è stato adottato in base ad una norma giuridica illegittima, dal momento che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, viola il diritto dell’Unione europea in quanto:

viola il principio di precauzione nel prevedere un meccanismo di sostituzione di sostanze attive in base a rischi ipotetici oggettivamente non fondati;

incidendo su sostanze autorizzate, viola il principio di proporzionalità poiché eccede quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di un alto livello di protezione;

falsa la concorrenza nel mercato interno nel promuovere la sostituzione di sostanze in siffatte condizioni; e

viola il principio dell’obbligo di motivazione, in riferimento al criterio della «proporzione significativa d’isomeri non attivi» di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2015/408 viola l’obbligo di motivazione in quanto non viene giustificata l’inclusione del Metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione in base a criteri scientifici e tecnici e viola il principio di non discriminazione in ordine al Metalaxil-M.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2015/408 viola il principio di proporzionalità in ordine agli obiettivi di riduzione dei rischi per la salute e l’ambiente perseguiti dall’Unione europea.


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