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Document 62015TN0115

    Causa T-115/15: Ricorso proposto il 5 marzo 2015 — Deza/ECHA

    GU C 178 del 1.6.2015, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 178/14


    Ricorso proposto il 5 marzo 2015 — Deza/ECHA

    (Causa T-115/15)

    (2015/C 178/16)

    Lingua processuale: il ceco

    Parti

    Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí,) (rappresentante: P. Dejl, advokát)

    Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione ED/108/2014 del direttore esecutivo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 12 dicembre 2014, relativa all’aggiornamento e al completamento dell’esistente iscrizione della sostanza DEPH nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione dell’Allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 (1);

    condannare la convenuta alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è ultra vires

    La ricorrente sostiene in proposito che la decisione impugnata è ultra vires in quanto i) ai sensi del predetto regolamento, la convenuta non è autorizzata all’aggiornamento, effettuato con tale decisione, dell’elenco per l’eventuale inclusione nell’Allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, ii) l’emanazione della decisione impugnata è stata preceduta da una procedura della convenuta contraria all’articolo 59, del regolamento n. 1907/2006, e iii) la decisione impugnata e la procedura della convenuta che ne ha preceduto l’emanazione eludono la procedura stabilita a tal fine dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è contraria al principio di certezza del diritto

    La ricorrente sostiene in proposito che la decisione impugnata è contraria al principio di certezza del diritto, in quanto i) tale decisione identifica il Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) come sostanza dannosa per l’attività endocrina in una situazione in cui il diritto dell’Unione non stabilisce una definizione di tale sostanza, né i criteri per la sua identificazione, e in cui tale definizione o tali criteri sono preparati dalla Commissione europea in base a regolamenti e decisioni del Consiglio e del Parlamento, e ii) tale decisione è stata adottata in un periodo in cui era ancora in corso, pur se in una fase avanzata, il procedimento per l’autorizzazione della sostanza DEHP identificata come sostanza tossica per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non è fondata su dati scientifici credibili e oggettivi

    A tal proposito la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata in quanto non è fondata su dati scientifici credibili e oggettivi attestanti che nel caso della DEHP ricorrono tutti i criteri fissati all’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente e sulla violazione dei principi sanciti dalla Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    A tal proposito la ricorrente sostiene che la decisione impugnata e la procedura della ricorrente che ne ha preceduto l’emanazione violano i suoi diritti e i principi sanciti dalla Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e in particolare il principio della certezza del diritto, del diritto al processo equo e il diritto di godimento pacifico della proprietà.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


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