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Document 62015CN0109
Case C-109/15 P: Appeal brought on 4 March 2015 by Marinos Nikolaou against the order of the General Court (First Chamber) delivered on 16 October 2014 in Case T-331/13 Marinos Nikolaou v Commission and European Central Bank
Causa C-109/15 P: Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Marinos Nikolaou avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-331/13, Marinos Nikolaou/Commissione e Banca centrale europea
Causa C-109/15 P: Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Marinos Nikolaou avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-331/13, Marinos Nikolaou/Commissione e Banca centrale europea
GU C 178 del 1.6.2015, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 178/6 |
Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Marinos Nikolaou avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-331/13, Marinos Nikolaou/Commissione e Banca centrale europea
(Causa C-109/15 P)
(2015/C 178/06)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Marinos Nikolaou (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Banca centrale europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza impugnata; |
— |
annullare la conclusione del Tribunale di accoglimento dell’eccezione di irricevibilità e, in particolare, la conclusione che «una dichiarazione dell’Eurogruppo non può (…) essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi» e conseguentemente nei confronti del ricorrente e che con la dichiarazione contestata l’Eurogruppo ha «svolto, in modo assai generale, un resoconto di talune misure convenute sul piano politico con la Repubblica di Cipro»; |
— |
annullare l’ordinanza impugnata con cui è stata imputata alla Repubblica di Cipro la riduzione di valore dei depositi senza addebitare alcun comportamento, atto o decisione all’Eurogruppo, ai convenuti o a questi ultimi per mezzo dell’Eurogruppo; |
— |
annullare la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione. In particolare:
1. |
L’ordinanza impugnata è viziata da difetto di motivazione ed è stata emessa in base ad un’erronea interpretazione di fatto e di diritto in relazione all’istituzione che ha effettivamente adottato la decisione sulla riduzione di valore dei depositi «bail in». |
2. |
L’ordinanza impugnata è stata emessa in violazione dei principi generali di diritto, in quanto il Tribunale ha travisato il fatto che, a prescindere dal tipo o dalla forma che ha assunto la decisione contestata dell’Eurogruppo, quest’ultima era, nel caso di specie, un atto impugnabile con ricorso di annullamento. |
3. |
L’ordinanza impugnata è viziata, in quanto il Tribunale, nell’emettere l’ordinanza, non aveva esaminato il rapporto giuridico e fattuale tra la Commissione europea, la Banca centrale europea e l’Eurogruppo, né aveva esaminato il fatto che, in base al principio di Legal Causation e al criterio del vero responsabile, gli atti dell’Eurogruppo costituivano atti della Banca centrale europea e della Commissione europea, le quali avrebbero dovuto anch’esse agire conformemente al Trattato e ai Protocolli dell’Unione europea, nonché in base al diritto secondario e derivato. Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato la sostanza degli argomenti e della controversia del ricorrente, respingendo in tal modo erroneamente il ricorso di annullamento. |
4. |
Una volta accolta la presente impugnazione, il ricorrente non deve essere condannato né alle spese del presente procedimento, né a quelle sostenute in primo grado. |