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Document 62015TN0135

Causa T-135/15: Ricorso proposto il 26 marzo 2015 — Italia/Commissione

GU C 155 del 11.5.2015, pp. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/36


Ricorso proposto il 26 marzo 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-135/15)

(2015/C 155/43)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: C. Colelli, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 gennaio 2015 numero 2015/103 [notificata con il numero C(2015) 53 final], recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha in particolare impugnato:

(a)

Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine EX/2010/010, relativa al settore dello zucchero, viene effettuata la rettifica finanziaria per 9 0 4 98  735,16 euro, riferita agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 sulla base di una ritenuta «interpretazione erronea della produzione di zucchero»;

(b)

Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine CEB/2011/090, relativa alle misure promozionali, veniva effettuata, tra altro, una rettifica finanziaria per 1 6 07  275,90 euro, per «ritardi di pagamento» relativi all’esercizio 2010;

(c)

Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine LA/2009/006, relativa alla misura «azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi», veniva effettuata, tra altro, una rettifica finanziaria di 1 1 98  831,03 euro, per «ritardi di pagamento».

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 31, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), nonché delle prerogative di difesa dello Stato membro.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 60), sulla violazione dei Regolamenti (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativi a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) e (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32), e sulla violazione della sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2013, pronunciata nelle cause riunite C-187/12, C-188/12 e C-189/12, SFIR e a. (EU:C:2013:737).

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, del ne bis in idem e dell’obbligo di leale cooperazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 31, par. 3, co. 2, del Regolamento n. 1290/2005, la violazione dell’art. 11, par. 3, co. 2, e del capo 3 del Regolamento n. 885/2006, e violazione delle linee guida della Commissione definite nel documento n. VI/5330/97.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 9, comma 3, del Regolamento n. 883/2006, nonché sull’esistenza nella fattispecie di una disparità di trattamento e di un travisamento dei fatti.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 20 del Regolamento n. 501/2008, del legittimo affidamento e del principio della imputabilità agli Stati membri delle rettifiche finanziarie.


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