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Document 62015TN0104

Causa T-104/15: Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Militos Symvouleftiki/Commissione

GU C 155 del 11.5.2015, pp. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/32


Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Militos Symvouleftiki/Commissione

(Causa T-104/15)

(2015/C 155/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Militos Symvouleftiki AE (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 16 dicembre 2014, che ha respinto in quanto infondato il ricorso della ricorrente per controllo della legalità del 23 ottobre 2014, e ha confermato la decisione del 23 settembre 2014 dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), relativa alla non ammissibilità del compenso pagato ai soci/azionisti della ricorrente a titolo di costi del personale in due progetti portati a termine dalla ricorrente, vale a dire il progetto «Go Green — Green Business is smart Business» (Accordo n. 510424-LLP-1-2010-1-GR-LEONARDO-LMP) e il progetto «LadybizIT» (Accordo n. 2011-3052-518310-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LAM), e dichiarare ammissibili a titolo di costi del personale nei progetti interessati i relativi costi corrispondenti ai servizi «aggiuntivi» forniti dalla sig.ra Olga Stavropoulou, dal sig. Pavlos Aravantinos, e dal sig. Karamanlis, o, in alternativa, dichiarare ammissibili ai sensi dell’articolo II.14 dell’accordo di sovvenzione e del suo allegato III e pagabili alla ricorrente solamente i costi corrispondenti ai servizi «aggiuntivi» forniti dalla sig.ra Olga Stavropoulou e dal sig. Mr Pavlos Aravantinos nei due progetti di cui trattasi;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e le spese sostenute della ricorrente nella causa in corso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della Commissione.

La Commissione ha omesso di prendere in considerazione il fatto che la distinzione tra servizi «usuali» e «aggiuntivi» forniti dai soci/azionisti nell’ambito dei progetti interessati avrebbe potuto essere fatta tenendo presente la natura di tali servizi, la formulazione e lo spirito delle norme statutarie della ricorrente all’epoca vigenti e delle disposizioni della delibera del 20 dicembre 2010 dell’assemblea dei soci/azionisti della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente su un secondo errore manifesto di valutazione della Commissione.

La valutazione della Commissione, secondo cui la qualità di amministratore in quanto tale osta a che lo stesso possa fornire altri servizi alla ricorrente sulla base di un contratto di lavoro con effettivo rapporto di subordinazione, è contraria alla giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione europea. In ogni caso, la ricorrente ha fornito all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e alla Commissione prove sufficienti a dimostrare che il controllo esercitato dal responsabile del progetto sull’amministratore era reale e rispettava i criteri per l’esistenza di un rapporto effettivo di subordinazione stabiliti dalla giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione.


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