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Document 62012CA0204
Joined Cases C-204/12 to C-208/12: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 11 September 2014 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgium) — Essent Belgium NV v Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (References for a preliminary ruling — Regional support scheme providing for the issuance of tradable green certificates for facilities situated in the region concerned producing electricity from renewable energy sources — Obligation for electricity suppliers to surrender annually to the competent authority a certain quota of certificates — Refusal to take account of guarantees of origin originating from other Member States of the European Union and from States which are parties to the EEA Agreement — Administrative fine in the event of failure to surrender certificates — Directive 2001/77/EC — Article 5 — Free movement of goods — Article 28 EC — Articles 11 and 13 of the EEA Agreement — Directive 2003/54/EC — Article 3)
Cause riunite da C-204/12 a C-208/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell' 11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Rinvio pregiudiziale — Regime regionale di sostegno che prevede il rilascio di certificati verdi negoziabili per gli impianti siti nella regione interessata che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili — Obbligo dei fornitori di elettricità di presentare annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati — Rifiuto di tener conto delle garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea e da Stati contraenti dell’accordo SEE — Ammenda amministrativa in caso di mancata presentazione di certificati — Direttiva 2001/77/CE — Articolo 5 — Libera circolazione delle merci — Articolo 28 CE — Articoli 11 e 13 dell’accordo SEE — Direttiva 2003/54/CE — Articolo 3)
Cause riunite da C-204/12 a C-208/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell' 11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Rinvio pregiudiziale — Regime regionale di sostegno che prevede il rilascio di certificati verdi negoziabili per gli impianti siti nella regione interessata che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili — Obbligo dei fornitori di elettricità di presentare annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati — Rifiuto di tener conto delle garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea e da Stati contraenti dell’accordo SEE — Ammenda amministrativa in caso di mancata presentazione di certificati — Direttiva 2001/77/CE — Articolo 5 — Libera circolazione delle merci — Articolo 28 CE — Articoli 11 e 13 dell’accordo SEE — Direttiva 2003/54/CE — Articolo 3)
GU C 409 del 17.11.2014, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 409/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
(Cause riunite da C-204/12 a C-208/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regime regionale di sostegno che prevede il rilascio di certificati verdi negoziabili per gli impianti siti nella regione interessata che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili - Obbligo dei fornitori di elettricità di presentare annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati - Rifiuto di tener conto delle garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea e da Stati contraenti dell’accordo SEE - Ammenda amministrativa in caso di mancata presentazione di certificati - Direttiva 2001/77/CE - Articolo 5 - Libera circolazione delle merci - Articolo 28 CE - Articoli 11 e 13 dell’accordo SEE - Direttiva 2003/54/CE - Articolo 3))
2014/C 409/03
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Essent Belgium NV
Convenuta: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Con l’intervento di: Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap (C-204/12, C-206/12 e C-208/12)
Dispositivo
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1) |
L’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere l’obbligo menzionato utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea o da Stati terzi membri dello Spazio economico europeo. |
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2) |
Gli articoli 28 CE e 30 CE nonché gli articoli 11 e 13 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno, come quello descritto al punto 1 del presente dispositivo, purché:
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3) |
Le norme di non discriminazione di cui, rispettivamente, all’articolo 18 TFUE, all’articolo 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno come quello descritto al punto 1 del presente dispositivo. |