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Document 62014CN0211
Case C-211/14: Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione (Italy) lodged on 25 April 2014 — Criminal proceedings against Massimiliano Di Adamo
Causa C-211/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Di Adamo Massimiliano
Causa C-211/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Di Adamo Massimiliano
GU C 292 del 1.9.2014, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 292/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Di Adamo Massimiliano
(Causa C-211/14)
2014/C 292/14
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Di Adamo Massimiliano
Questioni pregiudiziali
1) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; |
2) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti; |
3) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. |