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Document 62010TA0376

Causa T-376/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Mamoli Robinetteria/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Diritti della difesa — Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole — Eccezione di illegittimità — Nozione di intesa — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Gravità — Moltiplicatore dell’importo supplementare» )

GU C 325 del 9.11.2013, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 325 del 9.11.2013, pp. 23–24 (HR)

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/25


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Mamoli Robinetteria/Commissione

(Causa T-376/10) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Diritti della difesa - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Eccezione di illegittimità - Nozione di intesa - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Gravità - Moltiplicatore dell’importo supplementare)

2013/C 325/42

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Mamoli Robinetteria SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Capelli e M. Valcada, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e L. Malferrari, agenti, assistiti inizialmente da F. Ruggeri Laderchi e A. De Matteis, successivamente da F. Ruggeri Laderchi, avvocati)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), per la parte concernente la ricorrente e, in subordine, all’estinzione o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla medesima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mamoli Robinetteria SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


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