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Document 62012TA0057

Causa T-57/12: Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Good Luck Shipping/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione» )

GU C 304 del 19.10.2013, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/18


Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Good Luck Shipping/Consiglio

(Causa T-57/12) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 304/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea(rappresentanti: V. Piessevaux e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Domanda per l’annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, in terzo luogo, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), laddove detti atti riguardino la ricorrente.

Dispositivo

1)

Si dispone l’annullamento, laddove riguardino la Good Luck Shipping LLC, degli atti seguenti:

la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)

Gli effetti della decisione 2011/783 perdurano nei confronti della Good Luck Shipping fino al momento in cui sia effettivo l’annullamento del regolamento n. 267/2012.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Good Luck Shipping.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


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