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Document 52013AE0575

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici» COM(2012) 721 final — 2012/0340 (COD)

GU C 271 del 19.9.2013, p. 116–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/116


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici»

COM(2012) 721 final — 2012/0340 (COD)

2013/C 271/22

Relatore: ABILDGAARD

Il Parlamento europeo, in data 10 dicembre 2012, e il Consiglio, in data 18 dicembre 2012, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 114, paragrafo 1 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici

COM(2012) 721 final — 2012/0340 (COD).

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha adottato il proprio parere in data 30 aprile 2013.

Alla sua 490a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 maggio 2013, (seduta del 22 maggio), il Comitatoeconomico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 148 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni.

1.   Osservazioni generali e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea. La pertinenza della proposta in esame è indiscussa e rispecchia l'ambizione di agire sia nell'interesse dei cittadini, sia in quello dei fornitori di servizi web dell'UE, favorendo la creazione di un mercato interno dell'accessibilità del web.

1.2

Il CESE esprime tuttavia seria preoccupazione circa l'adeguatezza degli strumenti proposti per realizzare tale ambizione. Occorre un forte strumento giuridico per evitare che i vincoli di bilancio, introdotti dall'attuale crisi economica, siano utilizzati come pretesto per giustificare un'eventuale mancata attuazione della direttiva da parte degli Stati membri.

1.3

Poiché il campo di applicazione della direttiva appare limitato, il numero delle categorie di siti web degli enti pubblici che rispondono ai requisiti della direttiva stessa è ridotto. Potenzialmente, questo potrebbe impedire l'accesso ad alcuni servizi essenziali forniti tramite i siti web degli enti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

1.4

L'estensione del campo di applicazione della direttiva a tutti i siti web del settore pubblico sarebbe inoltre un requisito essenziale per accumulare la massa critica necessaria alla creazione di un mercato europeo dei servizi web accessibili e, dunque, di un settore dell'accessibilità del web competitivo a livello mondiale, che possa offrire opportunità di lavoro, anche alle persone disabili, in Europa.

1.5

Per questo motivo, il CESE raccomanda vivamente di ampliare il campo di applicazione della direttiva fino ad includervi gradualmente la totalità dei siti web degli enti pubblici, nel rispetto delle esigenze di ordine, sicurezza e salute pubblici, nonché della protezione dei dati di carattere personale (1). Il CESE raccomanda inoltre vivamente alla Commissione europea di proporre norme che impongano anche alle istituzioni europee gli obblighi previsti dalla direttiva in esame.

1.6

Inoltre, al fine di agevolare l'attuazione della direttiva, il CESE raccomanda con vigore di adottare una serie di misure di accompagnamento, come iniziative di sensibilizzazione, programmi di formazione sull'accessibilità del web, la nomina di coordinatori per l'accessibilità del web tra i grandi enti pubblici e la possibilità per i cittadini di riferire in merito all'accessibilità dei siti web pubblici. Gli interlocutori sociali devono svolgere un ruolo più proattivo riguardo a tali questioni.

1.7

Il CESE raccomanda alla Commissione europea di valutare attentamente le implicazioni della direttiva per l'occupazione sia nel settore pubblico che in quello privato, con particolare attenzione all'effetto occupazionale netto, nonché alla creazione di posti di lavoro di qualità e ai potenziali posti di lavoro per le persone con disabilità.

1.8

Il CESE incoraggia gli organismi europei di normalizzazione a adottare senza indugio le norme europee pertinenti alle quali si riferisce la direttiva in esame, allo scopo di facilitare la sua applicazione. Al tempo stesso, l'attuazione non dovrebbe essere ritardata dal processo di attuazione della norma europea, poiché la Commissione europea prevede, nel quadro della sua proposta, un dispositivo giuridico temporaneo pienamente adeguato, che forma parte integrante della direttiva.

2.   Contesto generale

2.1

L'accessibilità dei siti web è uno degli elementi integranti di molte iniziative politiche a livello europeo, come la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (accessibilità delle TIC), il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015 (servizi di eGovernment inclusivi e accessibili), l'agenda digitale europea (in cui la Commissione propone di garantire la piena accessibilità dei siti web del settore pubblico entro il 2015).

2.2

Nel 2006, gli Stati membri si sono altresì impegnati a migliorare l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici sottoscrivendo la cosiddetta dichiarazione di Riga. Fino a oggi, tali impegni non sono ancora stati concretizzati in maniera soddisfacente. Questo è un elemento importante del contesto generale in cui la Commissione europea ha elaborato la proposta di direttiva in esame.

2.3

La proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici è tesa a sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli impegni nazionali riguardanti l'accessibilità del web e a favorire così in particolare il rispetto, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità per quanto riguarda i siti web degli enti pubblici. L'articolo 9 della Convenzione obbliga gli Stati membri, e l'UE in quanto tale, ad adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, alle stesse condizioni degli altri, l'accesso ad elementi tra cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi compreso Internet.

2.4

La mancanza di un approccio armonizzato in materia di accessibilità del web crea barriere nel mercato interno. Poiché i siti accessibili non superano il 10 %, il mercato europeo legato all'accessibilità del web potrebbe crescere in misura significativa e l'adozione di approcci armonizzati potrebbe agevolare questo processo mettendo fine alla frammentazione esistente e alla mancanza di fiducia nel mercato dell'accessibilità del web.

L'accessibilità del web rappresenta pertanto un settore in cui il mercato interno potrebbe essere messo al servizio dei cittadini europei in maniera molto più ampia di quanto non avvenga oggi. Allo stesso tempo, la legislazione in materia potrebbe agevolare la creazione di un mercato autenticamente europeo dell'accessibilità del web, aprendo in questo modo i mercati degli Stati membri dove l'incertezza giuridica rischia di ostacolare il lavoro degli sviluppatori web provenienti da altri Stati membri.

2.5

Infine, un approccio armonizzato nei confronti dell'accessibilità del web in tutta l'UE consentirebbe di ridurre i costi sostenuti dalle società di progettazione di siti web e, di conseguenza, dagli enti pubblici che si avvalgono dei servizi di tali società.

2.6

Inoltre, è importante sottolineare che gli enti pubblici, così come molte altre istituzioni di grande importanza per i cittadini, forniscono informazioni e servizi fondamentali tramite il web. Tutti i cittadini, incluse le persone disabili, le persone con disturbi funzionali, i minori e gli anziani devono pertanto avere accesso a tali siti e alle loro funzionalità, sia in termini di impostazioni tecniche (ad esempio la versione del testo, la possibilità di cambiare la dimensione dei caratteri e il contrasto, la possibilità di accedere ai siti con diversi browser e con l'aiuto di programmi che facilitano l'accesso), sia di altri aspetti quali la chiarezza del linguaggio utilizzato. Il numero di siti web che forniscono servizi amministrativi online e di quelli del settore pubblico in generale è in forte crescita. In futuro, l'accesso alle informazioni e ai servizi forniti in rete sarà essenziale per la realizzazione dei diritti fondamentali dei cittadini, incluso l'accesso all'occupazione.

2.7

La proposta è inoltre rilevante in termini di agevolazione della «e-inclusione», in quanto l'accessibilità al web è uno degli strumenti utilizzati per conseguire l'obiettivo di integrare le persone disabili nella società e di garantire a tutti i cittadini l'accesso ai servizi forniti tramite i siti web.

2.8

Il CESE considera l'accessibilità come una componente fondamentale del principio di uguaglianza dei cittadini. L'accessibilità dei siti web dovrebbe pertanto divenire una misura di uguaglianza assieme ad alcune premesse fondamentali come:

la diffusione generale di infrastrutture che garantiscano a tutti un accesso rapido a Internet (banda larga) (2);

la possibilità per tutti i cittadini di usufruire di terminali privati o pubblici (hardware);

software che siano di facile comprensione e utilizzo da parte di tutti, anche dei gruppi emarginati (3).

3.   L'approccio adottato dalla proposta di direttiva

3.1

La direttiva ha come obiettivo il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accessibilità dei siti web degli enti pubblici mediante la definizione di prescrizioni armonizzate.

3.2

La proposta stabilisce inoltre disposizioni tecniche in base alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere accessibile il contenuto di determinati tipi di siti web degli enti pubblici. I tipi di siti web interessati mettono a disposizione informazioni e servizi essenziali ai fini della partecipazione dei cittadini all'economia (incluso il mercato del lavoro) e alla società nel complesso, e del godimento, da parte dei cittadini dell'UE, dei loro diritti. Le categorie dei siti web interessati sono state individuate nell'analisi comparativa dell'e-government del 2001 (4) e sono elencate nell'allegato alla direttiva.

4.   Osservazioni e raccomandazioni

4.1   Campo di applicazione

4.1.1

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della direttiva e rinvia all'allegato in cui figura un elenco di alcuni tipi di siti web tratto dall'analisi comparativa dell'e-government del 2001. Sebbene i tipi di siti web ivi riportati siano importanti, l'elenco tralascia molti dei servizi indispensabili all'inclusione dei cittadini nell'economia e nella società in generale.

4.1.2

Esempi di settori chiave che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva:

servizi di custodia dei bambini;

istruzione primaria;

istruzione secondaria;

elezioni politiche e amministrative;

trasporti pubblici;

attività culturali.

L'elenco di esempi sopra riportato non è esaustivo. I siti web degli enti pubblici che forniscono informazioni e servizi relativi a questi ambiti essenziali non sono contemplati esplicitamente dalla direttiva.

4.1.3

La Commissione europea fa riferimento al cosiddetto effetto delle «ricadute», in base a cui la direttiva andrebbe ad incidere anche sui siti web degli enti pubblici che non rientrano esplicitamente nel campo di applicazione della direttiva.

4.1.4

Secondo il ragionamento alla base di suddetto effetto, gli enti pubblici renderanno accessibili i siti web che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva allo stesso tempo, o subito dopo, di quelli che invece vi rientrano esplicitamente, partendo dal presupposto che tanto il processo è già in atto. Un elemento che potrebbe contribuire a scatenare l'effetto delle «ricadute» sarebbe l'applicazione della normativa UE agli appalti pubblici: in questo modo, i committenti pubblici avrebbero l'obbligo di fare riferimento alle norme europee in materia di accessibilità del web nelle loro specifiche tecniche. Il contributo di questo elemento dipenderà sia dalla volontà politica dei decisori a livello UE, sia dalla volontà e dalla capacità dei committenti pubblici di trattare la questione dell'accessibilità del web.

4.1.5

Il CESE teme tuttavia che i nessi causali addotti per lo scatenamento dell'effetto delle «ricadute» siano deboli, e ritiene che non sia stato dimostrato se tale meccanismo funzioni realmente. Il Comitato accoglie pertanto con favore la misura contenuta nella direttiva, che incoraggia gli Stati membri a estendere l'applicazione delle prescrizioni relative all'accessibilità del web ad altri tipi di siti web diversi da quelli indicati esplicitamente nell'allegato della direttiva. Tuttavia, date le attuali circostanze, il CESE continua a nutrire preoccupazione circa l'adeguatezza di tale misura.

4.1.6

Dallo studio comparativo «Misurare i progressi dell'e-accessibilità in Europa» (2006-2008) è emerso un chiaro nesso tra l'esistenza di una legislazione negli Stati membri e il grado di accessibilità dei siti web. L'effetto della legislazione in quanto tale è stato pertanto dimostrato.

4.1.7

Il CESE teme che la Commissione europea, definendo il campo di applicazione della direttiva sulla base di un'analisi comparativa condotta nel 2001, adotti un approccio slegato dalla situazione cui sono realmente confrontati gli sviluppatori del web, gli enti pubblici e i cittadini in una società dell'informazione e della comunicazione in rapida evoluzione, in quanto gli Stati membri, da allora, hanno riveduto le loro strategie di digitalizzazione del settore pubblico, e continueranno a farlo in futuro.

4.1.8

In questo modo i cittadini, che dipendono dall'accessibilità del web, corrono il serio rischio di venir privati del tutto o in parte dei servizi e delle informazioni forniti tramite i siti web che non rientrano nel campo di applicazione (relativamente limitato) della direttiva. Il CESE ritiene che ciò costituirebbe una violazione del principio di uguaglianza (articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali).

4.1.9

Dal canto loro, gli enti pubblici dovranno invece fare i conti con requisiti giuridici obbligatori differenti in base ai vari tipi di siti web, con il rischio di complicare inutilmente l'attuazione della direttiva. Per evitare complicazioni simili, il CESE raccomanda di garantire per lo meno che il testo della direttiva sancisca esplicitamente la sua applicazione all'intero sito su cui viene fornito un servizio, e non soltanto alla funzionalità relativa al singolo servizio.

4.1.10

Un'altra conseguenza per il settore pubblico negli Stati membri sarebbe che i servizi inaccessibili ad alcuni cittadini dovranno comunque essere forniti a queste persone in altri modi, il che comporterà una disparità di trattamento per alcune fasce di popolazione. Ciò potrebbe determinare un aumento dei costi legati all'assistenza pratica da fornire alle persone con disabilità, alle soluzioni di trasporto speciali adattate da prevedere per le persone disabili, nonché l'assistenza, ad esempio, alle persone anziane che si recano di persona nei locali dell'ente pubblico interessato.

4.1.11

Per quanto riguarda le società del settore del web, esse rischiano di continuare a operare in un mercato frammentato a seconda dei diversi livelli di requisiti relativi all'accessibilità del web. Il numero dei siti web degli enti pubblici soggetti alle prescrizioni coerenti della direttiva in tutta l'UE potrebbe rimanere esiguo, e gli Stati membri potrebbero estendere o limitare il campo di applicazione in proporzioni diverse.

4.1.12

Il potenziale offerto dalla creazione di un mercato interno per i servizi web accessibili va sfruttato a pieno; non farlo significherebbe impedire la relativa creazione di posti di lavoro nel settore, uno spreco di opportunità soprattutto in termini di occupazione specializzata per le persone disabili. È indispensabile disporre di un vasto e chiaro quadro giuridico a livello europeo per garantire un settore dell'accessibilità del web capace di competere a livello globale e, quindi, la creazione di ulteriori posti di lavoro nell'UE.

4.1.13

Premesso ciò, il CESE raccomanda vivamente di riconsiderare il campo d'applicazione della direttiva; a suo avviso, sarebbe opportuno estenderlo a tutti i siti web degli enti pubblici che forniscono servizi direttamente ai loro cittadini. Tale ampliamento potrebbe essere accompagnato in seguito dall'estensione delle scadenze previste per conformarsi ai requisiti della direttiva per quanto riguarda i siti web che forniscono servizi a gruppi numericamente limitati, in modo da garantire un'attuazione graduale della direttiva.

4.1.14

Il CESE raccomanda come minimo di aggiornare l'elenco dei servizi tratto dall'analisi comparativa dell'e-government del 2001 aggiungendovi i servizi chiave che sono ormai in primo piano nelle strategie di digitalizzazione degli Stati membri. Nel selezionare tali servizi chiave aggiuntivi andrebbe inoltre considerato anche il loro potenziale contributo alla creazione di un mercato interno per i servizi web accessibili. Lo svantaggio di questo approccio consisterebbe nella necessità di aggiornare continuamente l'elenco in funzione degli sviluppi tecnologici e della digitalizzazione del settore pubblico nell'UE.

4.1.15

Il CESE raccomanda vivamente di includere esplicitamente nel campo di applicazione della direttiva le versioni dei siti web degli enti pubblici destinate ai dispositivi mobili, nonché le funzionalità progettate per agevolare l'accesso mobile in generale. I dispositivi mobili stanno divenendo pian piano gli strumenti preferiti dagli utenti, e la direttiva dovrebbe tenerne conto. Sebbene il riferimento ai dispositivi mobili sia integrato nelle specifiche tecniche relative all'attuazione della direttiva, il riconoscimento di questo aspetto costituirebbe un segnale forte e rafforzerebbe così la pertinenza della direttiva in futuro.

4.1.16

Il CESE raccomanda inoltre di includere esplicitamente nel campo di applicazione della direttiva anche le funzioni offerte da siti web esterni al sito dell'ente pubblico interessato (e accessibili ad esempio cliccando su un link). Questa precisazione contribuirebbe a eliminare l'incertezza giuridica relativa alla responsabilità dell'accessibilità di un dato servizio.

4.1.17

Il CESE raccomanda inoltre alla Commissione europea di proporre norme che impongano alle istituzioni europee, compreso il CESE (intenzionato a svolgere un ruolo proattivo e innovativo), gli obblighi previsti dalla direttiva in esame.

4.2   L'utilizzo di norme e la neutralità tecnologica

4.2.1

La direttiva prevede una soluzione per la presunzione di conformità alle norme armonizzate per i siti web interessati, con l'obiettivo di favorire la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web. Il fatto di avvalersi di norme armonizzate consente di aggiornare le norme interessate senza dover necessariamente modificare la legislazione UE o quella nazionale.

4.2.2

In un considerando, la direttiva indica che, nell'elaborazione della norma europea che sarà emanata in forza del mandato 376 e, successivamente, della norma armonizzata che dovrà essere definita sulla base dei risultati di tali lavori, si dovranno prendere in considerazione i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA specificati nella versione 2.0 delle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0) emanate dal World Wide Web Consortium (W3C). Queste specifiche, neutre sul piano delle tecnologie, costituiscono la base per le prescrizioni in materia di accessibilità del web, come intese nella direttiva.

4.2.3

Il CESE si congratula con la Commissione europea per aver adottato delle specifiche di accessibilità del web riconosciute a livello internazionale come riferimento nella proposta di direttiva. Il CESE prende atto che il livello AA nella versione 2.0 delle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0) rappresenta il punto di riferimento in materia di accessibilità del web, e che continuerà a esserlo nel prossimo futuro. L'adozione e l'attuazione della direttiva non dovrebbero pertanto essere ritardate dal processo di normalizzazione europeo.

4.2.4

Il CESE si congratula altresì con la Commissione europea per la scelta di avvalersi di norme armonizzate, che consentiranno di integrare le evoluzioni future nelle specifiche sull'accessibilità del web, qualora gli sviluppi tecnologici o di altro tipo lo richiedessero per mantenere il livello di accessibilità previsto dalla direttiva.

4.2.5

Allo stesso tempo, è essenziale che tutte le parti interessate possano continuare ad accedere apertamente e gratuitamente a tutte le norme pertinenti, e che la responsabilità dell'attuazione e dell'ulteriore sviluppo di tali norme non incomba esclusivamente agli enti di normazione e agli operatori commerciali.

4.2.6

La neutralità tecnologica è un prerequisito fondamentale quando si tratta di accessibilità del web in un ambiente TIC in rapida evoluzione, e consente un'innovazione continua. La neutralità tecnologica delle norme WCAG 2.0 contribuirà pertanto a garantire la pertinenza della direttiva in futuro.

4.2.7

Inoltre, la scelta di avvalersi di norme riconosciute a livello internazionale consentirà con maggiore probabilità agli sviluppatori web che operano in diverse regioni del mondo, e non solo nell'UE, di lavorare applicando criteri convergenti in materia di accessibilità del web, semplificando in questo modo la loro attuazione nel quadro delle soluzioni web fornite. Si tratta di un importante aspetto da considerare in un mercato che, per natura, è internazionale e globale. Occorre inoltre garantire che anche gli utenti possano beneficiare di criteri comuni in termini di omogeneità d'accesso e di possibilità di partecipazione, nonché per quanto riguarda la presentazione e la collocazione di altri elementi strutturali che contribuirebbero notevolmente a semplificare la navigazione sui siti web.

4.3   Sensibilizzazione e formazione

4.3.1

L'articolo 6 incoraggia gli Stati membri a introdurre ulteriori misure per contribuire alla sensibilizzazione, alla conclusione di accordi di cooperazione relativi all'accessibilità del web, e alla crescita del mercato in questo settore.

4.3.2

Il CESE raccomanda di includere l'obbligo giuridico per gli Stati membri di sensibilizzare gli enti pubblici, gli sviluppatori del web e le altre parti interessate circa l'accessibilità del web. La presa di coscienza della questione e della sua importanza è un requisito fondamentale per un'attuazione efficace della direttiva.

4.3.3

Il CESE raccomanda inoltre di introdurre l'obbligo giuridico per gli Stati membri di mettere a punto programmi di formazione destinati al personale interessato all'interno degli enti pubblici, tramite una consultazione con le parti sociali, in modo da favorire ulteriormente l'attuazione concreta dei requisiti relativi all'accessibilità del web. Il coordinamento e la garanzia della qualità di tali programmi a livello europeo apporterebbero un significativo valore aggiunto e potrebbero valorizzare le buone pratiche esistenti.

4.3.4

Il CESE raccomanda vivamente di coinvolgere appieno le parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di formazione e di sensibilizzazione. Esse potrebbero svolgere un ruolo importante nel comunicare le idee e le preoccupazioni espresse dal personale e dai gestori responsabili di garantire l'accessibilità del web su base quotidiana. Inoltre, le parti sociali potrebbero contribuire a inscrivere all'ordine del giorno la questione dell'accessibilità del web.

4.3.5

La sensibilizzazione e la formazione dei professionisti sarebbero entrambe necessarie, ma non sufficienti, per ottenere l'effetto «ricadute» previsto dalla Commissione.

4.4   Monitoraggio

4.4.1

Poiché i contenuti web sono aggiornati regolarmente, l'accessibilità dei siti web dovrebbe essere sottoposta a un monitoraggio continuo. L'articolo 7 della direttiva chiede agli Stati membri di effettuare controlli sui siti web degli enti pubblici interessati, utilizzando la metodologia stabilita dalla Commissione secondo la procedura indicata nella direttiva. Gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sui risultati di tali controlli, nonché sull'eventuale ampliamento dell'elenco dei tipi di siti web interessati, e sulle eventuali ulteriori misure adottate nel settore dell'accessibilità dei siti web pubblici. Secondo le stime del CESE, gli Stati membri potrebbero non essere tutti in grado di attuare le misure necessarie entro la fine del 2015 e di garantire l'accessibilità a tutti cittadini; la Commissione dovrebbe tenere conto di questo aspetto. Il Comitato è favorevole all'elaborazione di norme europee; il Parlamento europeo sicuramente veglierà affinché gli atti delegati non comportino, con i loro requisiti tecnici, delle conseguenze politiche negative per i cittadini europei.

4.4.2

Il CESE accoglie con favore il fatto che la Commissione riconosca la necessità di garantire un controllo continuo dell'accessibilità dei siti web degli enti pubblici.

4.4.3

Il CESE raccomanda di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di pubblicare, in formati accessibili, i risultati di tale controllo continuo, incluse le eventuali conclusioni generali tratte dalle autorità competenti sulla base del monitoraggio.

4.4.4

Il CESE raccomanda vivamente di introdurre altresì l'obbligo per gli Stati membri di stabilire meccanismi che consentano ai cittadini e alle organizzazioni rappresentative di riferire in merito all'accessibilità o all'inaccessibilità dei siti web degli enti pubblici. Le informazioni fornite tramite tali meccanismi potrebbero contribuire agli sforzi generali di monitoraggio.

4.4.5

Il CESE invita la Commissione europea a considerare la possibilità di introdurre l'obbligo per i grandi enti pubblici di nominare un coordinatore dell'accessibilità del web, incaricato di monitorare l'attuazione delle prescrizioni della direttiva e degli altri requisiti. L'esperienza mostra che l'impegno a livello di organizzazione è importante per l'attuazione delle prescrizioni di accessibilità.

4.5   Coerenza del contesto politico

4.5.1

Dato che la legislazione europea sulle soluzioni di identificazione digitali è in corso di adozione e che la normativa europea relativa all'accessibilità per le persone con disabilità in altri settori della società, il cosiddetto Atto europeo sull'accessibilità, è in fase di valutazione, è importante assicurare sia agli enti pubblici, sia agli sviluppatori web, un contesto politico coerente in tutti i settori. La rilevanza di questo punto è rafforzata ulteriormente dal fatto che il pacchetto sugli appalti pubblici, attualmente in corso di adozione a livello UE, dovrebbe contenere disposizioni anche sull'accessibilità per le persone disabili.

4.5.2

Il CESE, pertanto, raccomanda con vigore di garantire la coerenza tra i requisiti della direttiva in esame nel presente parere e le altre proposte legislative relative all'accessibilità del web, procedendo a un'approfondita analisi giuridica e tecnica.

4.6   Innovazione e nuove soluzioni

4.6.1

La disponibilità, la funzionalità e l'utilizzo delle soluzioni TIC muta rapidamente nel tempo, come testimonia chiaramente il crescente numero di servizi offerti tramite le applicazioni per gli smart phone e i tablet, anche da parte degli enti pubblici.

4.6.2

Il CESE raccomanda di garantire che le applicazioni per gli smart phone e i tablet, le cui funzionalità siano integrate con i servizi forniti dai siti web degli enti pubblici, rientrino esplicitamente nel campo di applicazione della direttiva, dato che esse sono già parte integrante dell'interazione tra cittadini ed enti pubblici.

4.6.3

Va segnalato il legame diretto che intercorre tra l'accesso ai siti web e il diritto dei cittadini di accedere liberamente all'informazione e di partecipare, in qualità di cittadini, alla vita politica. Una buona pratica che sarebbe bene applicare a livello europeo sarebbe quella di prevedere sui siti web di tutti gli organismi dell'amministrazione pubblica una rubrica facilmente accessibile dedicata alla partecipazione.

Bruxelles, 22 maggio 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  (art.8 della Carta dei diritti fondamentali); GU C 218 del 23.7.2011, pagg. 130-134; GU C 255 del 22.9.2010, pagg. 98-102.

(2)  GU C 318 del 23.12.2006, pagg. 222-228.

(3)  GU C 318 del 29.10.2011, pagg. 9-18. GU C 24 del 28.1.2012, pagg. 139-145. GU C 175 del 28.7.2009, pagg. 8-12.

(4)  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope


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