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Document 62013TN0350

Causa T-350/13: Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Jordi Nogues/UAMI — Grupo Osborne (BADTORO)

GU C 252 del 31.8.2013, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 252 del 31.8.2013, p. 24–25 (HR)

31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/38


Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Jordi Nogues/UAMI — Grupo Osborne (BADTORO)

(Causa T-350/13)

2013/C 252/65

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jordi Nogues SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. R. Fernández Castellanos, M. J. Sanmartín Sanmartín e E. López Pares)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 aprile 2013 nel procedimento R 1446/2012-2;

condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo con l’elemento denominativo «BADTORO» per prodotti e servizi delle classi 25, 34 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 565 581.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Grupo Osborne, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo nazionale con l’elemento denominativo «TORO», marchio denominativo nazionale «EL TORO», e marchio comunitario denominativo «TORO», per prodotti e servizi delle classi 25, 34, 35.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

ingiustificata inosservanza del principio generale della comparazione d’insieme.


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