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Document 62013TN0333

Causa T-333/13: Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Westermann Lernspielverlag/UAMI — Diset (bambinoLÜK)

GU C 252 del 31.8.2013, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 252 del 31.8.2013, p. 23–23 (HR)

31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/36


Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Westermann Lernspielverlag/UAMI — Diset (bambinoLÜK)

(Causa T-333/13)

2013/C 252/60

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Westermann Lernspielverlag (Braunschweig, Germania) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Diset, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 aprile 2013, pratica R 1323/2012-2, relativa al procedimento d’opposizione n. B 1 724 593 [domanda di marchio comunitario 009080359] tra la DISET, S.A. e la Westermann Lernspielverlag GmbH;

condannare il convenuto le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «bambinoLÜK» per prodotti delle classi 9, 16 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 9 080 359

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario consistente nel segno figurativo «BAMBINO» per prodotti delle classi 16, 28 41

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso e autorizzazione di procedere alla registrazione della domanda di marchio comunitario per taluni prodotti della classe 9

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


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