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Document 62013CN0350

Causa C-350/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 25 giugno 2013 — Antonio Gramsci Shipping Corp. e altri/Aivars Lembergs

GU C 252 del 31.8.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 252 del 31.8.2013, p. 15–15 (HR)

31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 25 giugno 2013 — Antonio Gramsci Shipping Corp. e altri/Aivars Lembergs

(Causa C-350/13)

2013/C 252/36

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrenti: Antonio Gramsci Shipping Corp., Apollo Holdings Corp., Arctic Seal Shipping Co. Ltd, Atlantic Leader Shipping Co. Ltd, Cape Wind Trading Co.Ltd, Clipstone Navigation SA, Dawnlight Shipping Co. Ltd, Dzons Rids Shipping Co., Faroship Navigation Co. Ltd, Gaida Shipping Co., Gevostar Shipping Co. Ltd, Hose Marti Shipping Co., Imanta Shipping Co. Ltd, Kemeri Navigation Co., Klements Gotvalds Shipping Co., Latgale Shipping Co. Ltd, Limetree Shipping Co. Ltd, Majori Shipping Co. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, Razna Shipping Co., Sagewood Trading Inc., Samburga Shipping Co. Ltd, Saturn Trading Co., Taganroga Shipping Co., Talava Shipping Co. Ltd, Tangent Shipping Co. Ltd, Viktorio Shipping Co., Wilcox Holding Ltd, Zemgale Shipping Co. Ltd, Zoja Shipping Co. Ltd

Resistente: Aivars Lembergs

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (1) debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riconoscimento di una sentenza straniera, la violazione dei diritti di persone che non sono parti nella controversia principale possa configurare un motivo per applicare la clausola di ordine pubblico prevista al suddetto articolo 34, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, e negare il riconoscimento di tale sentenza straniera nei limiti in cui essa pregiudica persone che non sono parti nella controversia principale;

2)

in caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che il principio del processo equo in esso sancito consenta che in un procedimento relativo all’adozione di misure cautelari si limitino i diritti patrimoniali di persone che non sono parti nel procedimento stesso, anche se sia stabilito che chiunque sia pregiudicato da una decisione relativa a misure cautelari abbia il diritto di rivolgersi in ogni momento al giudice interessato chiedendo la modifica o l’annullamento della decisione, e si riservi ai ricorrenti il compito di notificare la decisione alle persone interessate.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


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