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Document 62011CA0412

Causa C-412/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’ 11 luglio 2013 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 14, paragrafo 2 — Indipendenza dell’organismo cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali)

GU C 252 del 31.8.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-412/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II - Direttiva 2001/14/CE - Articolo 14, paragrafo 2 - Indipendenza dell’organismo cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali)

2013/C 252/10

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine impartito di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificati dalla direttiva 2001/12/CE (GU L 75, pag. 1), nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29) — Mancata garanzia dell’indipendenza delle funzioni essenziali

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


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