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Document 62010CA0589
Case C-589/10: Judgment of the Court (First Chamber) of 16 May 2013 (request for a preliminary ruling from the Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Poland)) — Janina Wencel v Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Article 45 TFEU — Regulation (EEC) No 1408/71 — Article 10 — Old-age benefits — Habitual residence in two different Member States — A survivor’s pension received in one of those States and a retirement pension in the other — Withdrawal of one of those benefits — Recovery of benefits to which it is alleged the recipient was not entitled)
Causa C-589/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polonia) — Janina Wencel/Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku [Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 10 — Prestazioni di vecchiaia — Residenza abituale in due Stati membri distinti — Beneficio di una pensione per i superstiti in uno di tali Stati e di una pensione di vecchiaia nell’altro — Soppressione di una di tali prestazioni — Recupero delle presunte indebite prestazioni]
Causa C-589/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polonia) — Janina Wencel/Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku [Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 10 — Prestazioni di vecchiaia — Residenza abituale in due Stati membri distinti — Beneficio di una pensione per i superstiti in uno di tali Stati e di una pensione di vecchiaia nell’altro — Soppressione di una di tali prestazioni — Recupero delle presunte indebite prestazioni]
GU C 225 del 3.8.2013, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
3.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 225/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polonia) — Janina Wencel/Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
(Causa C-589/10) (1)
(Articolo 45 TFUE - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 10 - Prestazioni di vecchiaia - Residenza abituale in due Stati membri distinti - Beneficio di una pensione per i superstiti in uno di tali Stati e di una pensione di vecchiaia nell’altro - Soppressione di una di tali prestazioni - Recupero delle presunte indebite prestazioni)
2013/C 225/05
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polonia)
Parti
Ricorrente: Janina Wencel
Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznychw Białymstoku — Interpretazione degli articoli 20, paragrafo 2, e 21 TFUE, nonché dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1408 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Prestazione di vecchiaia — Revoca delle clausole di residenza — Divieto di abolire una prestazione per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'istituzione debitrice — Cittadino dell'Unione che ha risieduto, contemporaneamente, in due Stati membri senza aver optato per un domicilio unico e che beneficia di una pensione di reversibilità in uno Stato e di una pensione di vecchiaia nell’altro Stato — Normativa nazionale che consente, in un caso siffatto, una nuova verifica del diritto alla pensione e il rimborso della pensione versata nel corso dei tre ultimi anni
Dispositivo
L’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, una persona non può disporre, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti.
In forza delle disposizioni di tale regolamento n. 1408/71, e in particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 2, e 46 bis, un ente competente di uno Stato membro, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non può legittimamente sopprimere in modo retroattivo il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state indebitamente versate per il fatto che quest’ultimo percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza. Tuttavia, l’importo di detta pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro può subire una riduzione nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo nazionale.
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a una decisione che disponga la riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo, purché tale decisione non determini, in capo al beneficiario di tali prestazioni, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e purché, nel caso in cui l’esistenza di un tale svantaggio fosse accertata, essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare.