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Document 62010FA0104

    Causa F-104/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 maggio 2013 — de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione (Funzione pubblica — Previdenza sociale — Malattia grave — Nozione — Ricovero ospedaliero — Presa a carico — Pagamento diretto da parte dell’ufficio di liquidazione — Assenza nelle DGE di massimali per le spese di degenza — Obbligo di informare preventivamente l’affiliato in caso di fatturazione eccessiva)

    GU C 189 del 29.6.2013, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 189/30


    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 maggio 2013 — de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione

    (Causa F-104/10) (1)

    (Funzione pubblica - Previdenza sociale - Malattia grave - Nozione - Ricovero ospedaliero - Presa a carico - Pagamento diretto da parte dell’ufficio di liquidazione - Assenza nelle DGE di massimali per le spese di degenza - Obbligo di informare preventivamente l’affiliato in caso di fatturazione eccessiva)

    2013/C 189/62

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrenti: Mario Alberto de Pretis Cagnodo e Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieste) (rappresentante: C. Falagiani, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

    Oggetto

    Domanda di annullamento di una decisione che ha negato il rimborso al 100 % delle spese di ricovero ospedaliero della moglie del ricorrente

    Dispositivo

    1)

    La decisione dell’ufficio di liquidazione di Ispra, quale risultante dalla distinta di pagamento n. 10, del 1o ottobre 2009, di porre a carico del sig. de Pretis Cagnodo la somma di EUR 28 800 a titolo delle spese di degenza della sig.ra Trampuz de Pretis Cagnodo ritenute eccessive è annullata.

    2)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3)

    La Commissione europea sopporta la totalità delle proprie spese ed è condannata a sopportare la totalità delle spese sostenute dal sig. de Pretis Cagnodo e dalla sig.ra Trampuz de Pretis Cagnodo.


    (1)  GU C 13 del 15.1.2011, pag. 42.


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