Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0261

    Causa T-261/13: Ricorso proposto il 3 maggio 2013 — Paesi Bassi/Commissione

    GU C 189 del 29.6.2013, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 189/29


    Ricorso proposto il 3 maggio 2013 — Paesi Bassi/Commissione

    (Causa T-261/13)

    2013/C 189/59

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Lange, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento n. 119/2013 in quanto l’art. 1, n. 2 del regolamento n. 119/2013 non può essere separato dalle restanti disposizioni del medesimo regolamento. L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 119/2013 costituisce il nucleo di detto regolamento e se esso viene meno le restanti disposizioni diventano prive di significato;

    in subordine, annullare l’art. 1, n. 2, del regolamento n. 119/2013;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 2494/95 (1), in quanto Eurostat viene individuato come l’ente che elabora e aggiorna linee guida.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 13, n. 2 TUE, in quanto Eurostat è stato autorizzato ad elaborare e aggiornare linee guida giuridicamente vincolanti.

    3)

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 338, n. 1, TFUE, in quanto per costituire indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP — CT) sono state utilizzate linee guida e non uno degli strumenti giuridici indicati all’art. 288 TFUE.

    4)

    Quarto motivo vertente sulla violazione degli artt. 5, n. 3 e 14, n. 3 del regolamento n. 2494/95 in combinato disposto con l’art. 5 bis della decisione 1999/468 (2), in quanto è stata prevista una procedura diversa dalla procedura di regolamentazione con controllo.

    5)

    Quinto motivo vertente sulla violazione dell’art. 291 TFUE, in combinato disposto con il regolamento n. 182/2011 (3), in quanto per la elaborazione e l’aggiornamento delle linee guida non è stata prevista una delle procedure previste dal regolamento n. 182/2011.


    (1)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257, pag. 1).

    (2)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

    (3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13)


    Top