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Document 62012TB0198

    Causa T-198/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 — Repubblica federale di Germania/Commissione ( «Procedimento sommario — Valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli — Diniego della Commissione di approvare integralmente le disposizoni nazionali notificate dalle autorità tedesche che mantengono in vigore valori limite per tali sostanze — Domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità — Urgenza — Fumus boni juris — Contemperamento degli interessi» )

    GU C 189 del 29.6.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 189/23


    Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 — Repubblica federale di Germania/Commissione

    (Causa T-198/12 R)

    (Procedimento sommario - Valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli - Diniego della Commissione di approvare integralmente le disposizoni nazionali notificate dalle autorità tedesche che mantengono in vigore valori limite per tali sostanze - Domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità - Urgenza - Fumus boni juris - Contemperamento degli interessi)

    2013/C 189/48

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Wiedmann, agenti)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e G. Wilms, agenti)

    Oggetto

    Domanda diretta ad ottenere, in via provvisoria, l’approvazione del mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate dalle autorità tedesche aventi ad oggetto valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli fino alla decisione del Tribunale nel merito.

    Dispositivo

    1)

    La Commissione europea autorizzerà il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli fino a quando il Tribunale non abbia statuito nel procedimento principale.

    2)

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta per il resto.

    3)

    Le spese sono riservate.


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