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Document 62011TA0392

    Causa T-392/11: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Iran Transfo/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione» )

    GU C 189 del 29.6.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 189/20


    Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013 — Iran Transfo/Consiglio

    (Causa T-392/11) (1)

    (Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)

    2013/C 189/40

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Iran Transfo (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J.-P. Hix, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    La decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran è annullata nella parte in cui riguarda la Iran Transfo.

    2)

    Gli effetti della decisione 2011/299, nella parte in cui riguarda la Iran Transfo, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iran Transfo.

    4)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


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