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Document 62009TA0154

    Causa T-154/09: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — MRI/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi di informazioni commerciali sensibili — Nozione di infrazione permanente o ripetuta — Prescrizione — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Legittimo affidamento — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione» )

    GU C 189 del 29.6.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 189/17


    Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — MRI/Commissione

    (Causa T-154/09) (1)

    (Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei tubi marini - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi di informazioni commerciali sensibili - Nozione di infrazione permanente o ripetuta - Prescrizione - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Legittimo affidamento - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione)

    2013/C 189/31

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Manuli Rubber Industries SpA (MRI) (Milano) (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, M. Pappalardo e E. Marasà, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, S. Noë e L. Prete, agenti)

    Oggetto

    In via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione C(2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), nella misura in cui tale decisione riguarda la ricorrente, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell’ammenda ad essa inflitta in detta decisione

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 2, lettera f), della decisione C(2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), è annullato.

    2)

    L’importo dell’ammenda inflitta alla MRI è fissato in EUR 4 900 000.

    3)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 141 del 20.6.2009.


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