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Document 62013CN0260

    Causa C-260/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) il 13 maggio 2013 — Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg

    GU C 189 del 29.6.2013, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 189/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) il 13 maggio 2013 — Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg

    (Causa C-260/13)

    2013/C 189/28

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Sigmaringen

    Parti

    Ricorrente: Sevda Aykul

    Convenuto: Land Baden-Württemberg

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri risultante dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE (1) osti ad una normativa nazionale della Repubblica federale di Germania in base alla quale il diritto di utilizzare una patente estera in Germania deve essere revocato successivamente per via amministrativa ove il titolare della patente estera guidi con essa in Germania un veicolo a motore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti illegali e, conseguentemente, non sia più idoneo alla guida in base alle disposizioni tedesche.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, se ciò si applichi anche qualora lo Stato del rilascio, nonostante sia a conoscenza dell’episodio di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non adotti alcuna misura e permanga, pertanto, il pericolo rappresentato dal titolare della patente di guida estera.

    3)

    In caso di risposta negativa alla questione n. 1, se la Repubblica federale di Germania possa subordinare il nuovo conferimento del diritto di utilizzare la patente di guida estera in Germania all’adempimento dei requisiti nazionali per il nuovo conferimento.

    4)

    a)

    Se la riserva del rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE possa giustificare che uno Stato membro, in luogo dello Stato del rilascio, proceda in base alla normativa in materia di abilitazione alla guida. Se la riserva consenta, ad esempio, la revoca successiva del diritto di utilizzare la patente di guida estera in Germania mediante una misura di sicurezza di natura penale.

    b)

    In caso di risposta affermativa alla questione n. 4 a, se, in considerazione dell’obbligo di riconoscimento, sia competente a conferire nuovamente il diritto di utilizzare la patente estera in Germania lo Stato membro che infligge la misura di sicurezza o lo Stato del rilascio.


    (1)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18).


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