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Document 62013CN0223

    Causa C-223/13: Ricorso proposto il 25 aprile 2013 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione europea

    GU C 189 del 29.6.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 189/10


    Ricorso proposto il 25 aprile 2013 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione europea

    (Causa C-223/13)

    2013/C 189/20

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, J. Langer, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    In primo luogo, annullare il regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L33, pag. 14), in quanto l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013 non può essere separato dalle restanti disposizioni del medesimo;

    in subordine, annullare l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013;

    condannare la Commissione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

     

    Primo motivo:

    violazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2494/95 (1) o della giurisprudenza della Corte, in quanto secondo l’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 93/2013 Eurostat è stato individuato come l’ente che redige un manuale giuridicamente vincolante, e non la Commissione come organo dell’UE.

     

    Secondo motivo:

    violazione dell’articolo 338, paragrafo 1, TFUE, poiché nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013 per la raccolta di informazioni statistiche è stato utilizzato un manuale e non uno degli strumenti giuridici previsti dall’articolo 288 TFUE.

     

    Terzo motivo:

    violazione degli articoli 5, paragrafo 3 e 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2494/95 in combinato disposto con l’articolo 5 bis della decisione 1999/468 (2), in quanto all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013 è stata prevista una procedura diversa dalla procedura di regolamentazione di controllo necessaria secondo il regolamento n. 2494/95.

     

    Quarto motivo

    Violazione degli articoli 290 e 291 TFUE in combinato disposto con il regolamento n. 182/2011 (3), in quanto non è stata prevista la procedura dell’articolo 290 TFUE o una procedura prevista dal regolamento n. 182/2011 nell’ideazione e redazione di un manuale.


    (1)  GU L 257, pag. 1.

    (2)  Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

    (3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13).


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