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Document 62013CN0220

    Causa C-220/13 P: Impugnazione proposta il 25 aprile 2013 da Kalliopi Nikolau avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 febbraio 2013 , causa T-241/09, Nikolau/Corte dei conti dell'Unione europea

    GU C 189 del 29.6.2013, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 189/10


    Impugnazione proposta il 25 aprile 2013 da Kalliopi Nikolau avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 febbraio 2013, causa T-241/09, Nikolau/Corte dei conti dell'Unione europea

    (Causa C-220/13 P)

    2013/C 189/19

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Kalliopi Nikolau (rappresentante: V. Christianos, dikigoros)

    Altra parte nel procedimento: Corte dei conti dell'Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013, causa T-241/09, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la decisione.

    Condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 contiene valutazioni giuridiche le quali violerebbero manifestamente norme del diritto dell'Unione e ne chiede l'annullamento.

    Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata dev’essere annullata per violazione di diritti fondamentali e di principi del diritto dell'Unione, per errata interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione europea nonché per difetto di giurisdizione (difetto di competenza). In particolare, le censure sono le seguenti:

    in primo luogo, violazione della presunzione d'innocenza;

    in secondo luogo, violazione del principio di leale cooperazione con il Tribunal d’Arrondissement di Lussemburgo, quale sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE;

    in terzo luogo, difetto di giurisdizione;

    in quarto luogo, errata interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione per quanto concerne i presupposti della responsabilità extracontrattuale nonché la decisione 99/50 della Corte dei conti.


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