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Document 62013CN0218
Case C-218/13: Request for a preliminary ruling from the Bundespatentgericht (Germany) lodged on 24 April 2013 — Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG v Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Causa C-218/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 aprile 2013 — Banco Santander SA, Santander Consumerbank AG/Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Causa C-218/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 aprile 2013 — Banco Santander SA, Santander Consumerbank AG/Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
GU C 189 del 29.6.2013, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 aprile 2013 — Banco Santander SA, Santander Consumerbank AG/Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
(Causa C-218/13)
2013/C 189/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Ricorrenti: Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG
Convenuto: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Interessato: Deutsches Patent- und Markenamt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva (1) osti a un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, al fine di riconoscere che un marchio di colore astratto (nella fattispecie: il rosso HKS 13), impiegato per servizi finanziari, ha acquisito un carattere distintivo per effetto del suo uso, occorre che da un sondaggio tra i consumatori risulti un livello di riconoscibilità rettificato pari almeno al 70 %. |
2) |
Se l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva debba essere interpretato nel senso che è dirimente il momento della domanda di registrazione di un marchio — e non il momento della registrazione — anche quando il titolare del marchio nell’ambito della sua difesa contro una domanda di accertamento della nullità sostiene che il marchio ha comunque acquisito, oltre tre anni dopo la domanda di registrazione ma prima della registrazione stessa, carattere distintivo per effetto del suo uso. |
3) |
Nel caso in cui, anche alle condizioni sopra illustrate, rilevi il momento della domanda di registrazione: Se il marchio debba essere dichiarato nullo già per il fatto che non è chiaro e non può più essere chiarito se, al momento della domanda di registrazione, esso avesse acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso, o se la dichiarazione di nullità presupponga invece che il richiedente l’accertamento della nullità dimostri che il marchio non ha acquisito, al momento della domanda di registrazione, alcun carattere distintivo per effetto del suo uso. |
(1) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).