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Document 62013CN0193

Causa C-193/13 P: Impugnazione proposta il 15 aprile 2013 dalla nfon AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013 , causa T-283/11, Fon Wireless Ltd./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 189 del 29.6.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/5


Impugnazione proposta il 15 aprile 2013 dalla nfon AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, causa T-283/11, Fon Wireless Ltd./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-193/13 P)

2013/C 189/09

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: nfon AG (rappresentante: V. von Bomhard, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fon Wireless Ltd.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale;

in subordine, annullare la sentenza nella parte in cui questa riconosce l’esistenza di un rischio di confusione sulla base del marchio comunitario anteriore n. 4719738 «fon» (immagine);

condannare la ricorrente in primo grado alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013, causa T-283/11, con la quale quest’ultimo aveva riformato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 marzo 2011 (procedimento R 1017/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Fon Wireless Ltd. e la nfon AG, cosicché il ricorso proposto dalla nfon AG dinanzi alla commissione di ricorso era stato respinto.

La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario («RMC») (1). L’esame del rischio di confusione, secondo l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC, va effettuato sulla base di una valutazione completa, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie. Si lamenta una violazione di tale requisito sotto tre aspetti, vale a dire l’erronea determinazione degli elementi distintivi dei marchi in conflitto nell’ambito del confronto dei segni, l’errata applicazione di un automatismo nella valutazione del rischio di confusione e la mancanza di una valutazione completa del rischio di confusione non essendo stata presa sufficientemente in considerazione la scarsa capacità distintiva dell’elemento costitutivo «fon».


(1)  GU L 78, pag. 1.


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