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Document 62013CN0190

Causa C-190/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Spagna) il 15 aprile 2013 — Antonio Márquez Somohano/Università Pompeu Fabra

GU C 189 del 29.6.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Spagna) il 15 aprile 2013 — Antonio Márquez Somohano/Università Pompeu Fabra

(Causa C-190/13)

2013/C 189/08

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Antonio Márquez Somohano

Convenuta: Università Pompeu Fabra

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (1) del Consiglio del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa interna, quale quella di cui agli articoli 48 e 53 della legge organica spagnola del 21 dicembre 2001, n. 6, sulle Università, che non stabilisce un limite temporale per contratti di lavoro in successione, nel caso in cui non sia prevista nel diritto interno alcuna misura per evitare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per i professori universitari.

2)

Se il concetto di «lavoratore a tempo indeterminato» definito nella clausola 3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE debba essere interpretato nel senso che tale definizione osta a una norma quale la quindicesima disposizione aggiuntiva, paragrafo 1, comma 2, dello Statuto dei lavoratori spagnolo (Estatuto de los Trabajadores) che prevede che il contratto di lavoro del lavoratore medesimo possa estinguersi qualora l’amministrazione aggiudicatrice provveda a coprire il posto di lavoro da esso occupato.

3)

Considerato che il diritto dei lavoratori riconosciuti giudizialmente come lavoratori a tempo indeterminato di percepire un indennizzo quando il contratto si estingue per una causa indipendente dalla loro persona costituisce una misura di diritto interno adeguata ai fini di prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo del lavoro temporaneo nel settore privato, e che nel settore pubblico non esiste alcuna misura equivalente, se costituisca una misura adeguata ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE il riconoscimento ai lavoratori a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione dello stesso diritto di percepire l’indennizzo previsto dalla legge per i lavoratori a tempo indeterminato del settore privato.


(1)  GU L 175, pag. 43.


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