EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0026

Causa C-26/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Belgische Petroleum Unie VZW e a./Belgische Staat (Direttiva 98/70/CE — Qualità della benzina e del combustibile diesel — Articoli 3-5 — Specifiche ecologiche dei carburanti — Direttiva 98/34/CE — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Articoli 1 e 8 — Nozione di «regola tecnica» — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili)

GU C 86 del 23.3.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Belgische Petroleum Unie VZW e a./Belgische Staat

(Causa C-26/11) (1)

(Direttiva 98/70/CE - Qualità della benzina e del combustibile diesel - Articoli 3-5 - Specifiche ecologiche dei carburanti - Direttiva 98/34/CE - Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione - Articoli 1 e 8 - Nozione di «regola tecnica» - Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche - Normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili)

2013/C 86/03

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrenti: Belgische Petroleum Unie VZW, Continental Tanking Company NV, Belgische Olie Maatschappij NV, Octa NV, Van Der Sluijs Group Belgium NV, Belgomazout Liège NV, Martens Energie NV, Transcor Oil Services NV, Mabanaft BV, Belgomine NV, Van Raak Distributie NV, Bouts NV, Gabriels & Co NV, Joassin René NV, Orion Trading Group NV, Petrus NV, Argosoil Belgium NV

Convenuto: Belgische Staat

Con l’intervento di: Belgian Bioethanol Association VZW, Belgian Biodiesel Board VZW

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Grondwettelijk Hof — Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 26, paragrafi 2, 28, 34, 35 e 36 TFUE, degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350, pag. 58) e dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37) — Normativa nazionale che impone alle società petrolifere che immettono in consumo carbone di porre del pari in consumo, durante lo stesso anno, un certo quantitativo di bioetanolo, puro o sotto forma di bio-ETBE, e di esteri metilici di acidi grassi (EMAG)

Dispositivo

1)

Gli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, conformemente all’obiettivo di promozione dell’utilizzazione di biocarburanti nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30, e 2009/30, imponga alle società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodotti, anche una certa quantità di biocombustibili, se tale quantità è calcolata in percentuali della quantità totale di detti prodotti da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite massimi fissati dalla direttiva 98/70, come modificata dalla direttiva 2009/30.

2)

L’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’obbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo comma, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione europea relative a quest’ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa comunicato.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


Top