Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011IP0269

    Pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sugli annuari commerciali ingannevoli (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre)

    GU C 380E del 11.12.2012, p. 128–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 380/128


    Giovedì 9 giugno 2011
    Pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari

    P7_TA(2011)0269

    Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sugli annuari commerciali ingannevoli (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre)

    2012/C 380 E/16

    Il Parlamento europeo,

    vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre) (1),

    visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che il Parlamento ha ricevuto più di 400 petizioni riguardanti la diffusa consuetudine di pratiche commerciali ingannevoli poste in atto da società di compilazione di annuari commerciali, che recano danno a migliaia di aziende in prevalenza di piccole dimensioni all'interno dell'Unione europea, con un notevole impatto finanziario; considerando che il Parlamento continua a ricevere petizioni e denunce riguardanti società di compilazione degli annuari,

    B.

    considerando che le pratiche commerciali ingannevoli in questione consistono tipicamente nell'attrarre aziende nonché professionisti ed enti senza scopo di lucro a inserire gratuitamente il proprio nome in un elenco commerciale; considerando che i firmatari scoprono poi di avere sottoscritto un contratto a titolo oneroso,

    C.

    considerando che le società di compilazione degli annuari commerciali hanno spesso sede in uno Stato membro diverso da quello delle loro vittime, cosicché queste ultime hanno difficoltà a ottenere protezione e/o riparazione da parte delle autorità nazionali,

    1.

    si rammarica per il fatto che la direttiva 2006/114/CE (2) concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, che si applica alle transazioni da impresa a impresa, risulti inadatta a fornire un ricorso effettivo oppure venga applicata in modo inadeguato dagli Stati membri;

    2.

    ricorda che, se la Commissione non ha la facoltà di imporre direttamente la direttiva ai singoli o alle aziende, essa ha comunque il dovere di garantirne la corretta attuazione da parte degli Stati membri;

    3.

    invita la Commissione a verificare proattivamente il recepimento, l'attuazione e l'applicazione nazionale da parte degli Stati membri della direttiva 2006/114/CE e ad adottare azioni correttive ove necessario;

    4.

    esorta la Commissione ad accelerare le sue attività in materia di revisione e miglioramento della direttiva e di altra legislazione pertinente, in modo da porre fine quanto prima possibile alle pratiche ingannevoli delle società di compilazione degli annuari, in particolare mediante l'elaborazione di una lista nera delle pratiche ingannevoli esercitate delle società di compilazione degli annuari;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.


    (1)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 17.

    (2)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.


    Top