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Document 62012TN0297
Case T-297/12: Action brought on 2 July 2012 — Evropaiki Dinamiki v Commission
Causa T-297/12: Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
Causa T-297/12: Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
GU C 273 del 8.9.2012, p. 16-16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/16 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-297/12)
2012/C 273/27
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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condannare la Commissione a versare alla ricorrente l’importo di EUR 50 000, a titolo di risarcimento del danno arrecato alla sua reputazione professionale in seguito alla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di segreto professionale, con interessi compensativi a far data dal 3 luglio 2007 sino alla pronuncia della sentenza relativa alla controversia in oggetto e a completo pagamento; |
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condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede al Tribunale dell’Unione europea il risarcimento del danno subìto a causa del comportamento illecito della Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione»), ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE (responsabilità extracontrattuale dell’Unione). In particolare, la Commissione ha danneggiato la reputazione professionale della ricorrente inviando a imprese terze, in data 3 luglio 2007, un documento contenente riferimenti a un’indagine avviata nei confronti della ricorrente medesima.
La ricorrente fa valere che ricorrono i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Commissione, come interpretati dalla giurisprudenza, quanto al risarcimento dei danni arrecati alla sua reputazione professionale, avendo la Commissione illegittimamente reso noti a terzi l’esistenza e il contenuto dell’indagine avviata nei confronti della ricorrente medesima nonché informazioni che la riguardano coperte dal segreto professionale.