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Document 62012TN0285
Case T-285/12: Action brought on 28 June 2012 — Cartoon Network v OHIM — Boomerang TV (BOOMERANG)
Causa T-285/12: Ricorso proposto il 28 giugno 2012 — Cartoon Network/UAMI — Boomerang TV (BOOMERANG)
Causa T-285/12: Ricorso proposto il 28 giugno 2012 — Cartoon Network/UAMI — Boomerang TV (BOOMERANG)
GU C 273 del 8.9.2012, p. 13-13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/13 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2012 — Cartoon Network/UAMI — Boomerang TV (BOOMERANG)
(Causa T-285/12)
2012/C 273/22
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Cartoon Network, Inc. (Wilmington, Stati Uniti d’America) (rappresentante: I. Starr, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boomerang TV, SA (Madrid Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 aprile 2012 nel procedimento R 699/2011-2; e |
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condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BOOMERANG» per servizi delle classi 38 e 41
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 1160050 del marchio figurativo «Boomerang TV», per servizi della classe 41
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.