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Document 52012XX0713(01)
Update of the notification by Latvia under Article 37 of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) — The possibility for a Member State to provide by law for an obligation to hold or carry papers and documents pursuant to Article 21(c)
Aggiornamento della notificazione della Lettonia a norma dell‘articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità, ai sensi dell’articolo 21, lettera c)
Aggiornamento della notificazione della Lettonia a norma dell‘articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità, ai sensi dell’articolo 21, lettera c)
GU C 206 del 13.7.2012, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/12 |
Aggiornamento della notificazione della Lettonia a norma dell‘articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità, ai sensi dell’articolo 21, lettera c)
2012/C 206/06
LETTONIA
Modifica delle informazioni comunicate dalla Lettonia, pubblicate nella GU C 18 del 24.1.2008
Il 21 marzo 2012 sono entrate in vigore delle modifiche alla legge sulle frontiere di Stato della Repubblica di Lettonia. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1, di tale legge, chiunque si trovi in una zona di frontiera (un’area larga almeno 30 km lungo la frontiera terrestre esterna) è tenuto ad avere con sé il documento (o i documenti) comprovanti la sua identità e il diritto alla presenza nella Repubblica di Lettonia, e a presentarli, su richiesta, al funzionario della Guardia nazionale di frontiera. Tale disposizione non si applica ai funzionari (o dipendenti) delle amministrazioni pubbliche centrali o locali che, nell’esercizio delle loro funzioni (o in veste ufficiale) esibiscono nella zona di frontiera un tesserino di servizio (o un certificato di lavoro) previsto dalla legislazione che disciplina le operazioni di tali autorità.