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Document 52011AP0061

Clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))
P7_TC1-COD(2010)0032 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
ALLEGATO I
ALLEGATO II

GU C 188E del 28.6.2012, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 188/93


Giovedì 17 febbraio 2011
Clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea ***I

P7_TA(2011)0061

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

2012/C 188 E/29

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0049),

visti l'articolo 294 e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0025/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0210/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1);

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 7 settembre 2010 (Testi approvati, P7_TA(2010)0301).


Giovedì 17 febbraio 2011
P7_TC1-COD(2010)0032

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 511/2011)


Giovedì 17 febbraio 2011
ALLEGATO I

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento di salvaguardia.

Come previsto dal regolamento, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea e sarà pronta a discutere con la commissione competente del Parlamento europeo su eventuali questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

In tale contesto, la Commissione intende rilevare quanto segue:

a)

La Commissione monitorerà attentamente l'attuazione da parte della Corea degli impegni assunti su questioni regolamentari tra cui, in particolare, gli impegni in materia di regolamentazioni tecniche nel settore automobilistico. Il monitoraggio comprende tutti gli aspetti delle barriere non tariffarie e i suoi risultati sono documentati e comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

b)

La Commissione, inoltre, attribuisce particolare importanza all'effettiva attuazione degli impegni su lavoro e ambiente del capo 13 dell'accordo di libero scambio (commercio e sviluppo sostenibile). A questo proposito, la Commissione chiederà il parere del gruppo consultivo nazionale che comprende rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei sindacati e delle organizzazioni non governative. L'attuazione del capo 13 dell'accordo di libero scambio è debitamente documentata e comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione condivide inoltre l'importanza di garantire un'efficace protezione in caso di picchi improvvisi di importazioni in settori sensibili, tra cui le automobili di piccole dimensioni. Il monitoraggio di settori sensibili comprende le automobili, i prodotti tessili e l'elettronica di consumo. A questo proposito, la Commissione osserva che il settore delle piccole auto può essere considerato un mercato rilevante ai fini di un'inchiesta di salvaguardia.

La Commissione rileva che la designazione di zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 del protocollo sulle norme d'origine, richiederebbe un accordo internazionale fra le parti che il Parlamento europeo dovrebbe approvare. La Commissione non mancherà di tenere il Parlamento pienamente informato delle deliberazioni del comitato sulle zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana.

Infine, la Commissione rileva altresì che, se a causa di circostanze eccezionali decide di prolungare la durata delle inchieste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, farà in modo che una tale proroga non vada oltre la data di scadenza di eventuali misure provvisorie introdotte a norma dell'articolo 7.


Giovedì 17 febbraio 2011
ALLEGATO II

Dichiarazione comune

La Commissione e il Parlamento europeo concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel monitoraggio dell'applicazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea (ALS) e del regolamento di salvaguardia. A tal fine convengono quanto segue:

Nel caso in cui il Parlamento europeo adotti una raccomandazione al fine dell'apertura di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni ai sensi del regolamento per l'apertura d'ufficio dell'inchiesta. Nel caso in cui la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, presenterà una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo in cui illustrerà tutti i fattori rilevanti per l'apertura di una tale inchiesta.

Su richiesta della commissione competente del Parlamento europeo, la Commissione riferisce a quest'ultimo su eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte della Corea dei suoi impegni in relazione a misure non tariffarie o al capo 13 (commercio e sviluppo sostenibile) dell'ALS.


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