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Document 52011DP0060

Procedura con le commissioni associate e rinvio in commissione (interpretazione degli articoli 50 e 56) Decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sulla procedura con le commissioni associate e il rinvio in commissione in caso di reiezione della proposta della Commissione (interpretazione degli articoli 50 e 56 del regolamento del Parlamento europeo)

GU C 188E del 28.6.2012, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 188/65


Mercoledì 16 febbraio 2011
Procedura con le commissioni associate e rinvio in commissione (interpretazione degli articoli 50 e 56)

P7_TA(2011)0060

Decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sulla procedura con le commissioni associate e il rinvio in commissione in caso di reiezione della proposta della Commissione (interpretazione degli articoli 50 e 56 del regolamento del Parlamento europeo)

2012/C 188 E/15

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 15 febbraio 2011 del presidente della commissione affari costituzionali,

visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 50:

 

«La decisione della Conferenza dei presidenti di applicare la procedura con le commissioni associate si applica in tutte le fasi della procedura in questione.

 

I diritti collegati allo status di “commissione competente” sono esercitati dalla commissione responsabile per il merito. Nell'esercizio di tali diritti, quest'ultima deve rispettare le prerogative della commissione associata, in particolare l'obbligo di cooperazione leale in merito al calendario e il diritto della commissione associata nel determinare gli emendamenti che sono sottoposti all'Aula nell'ambito della sua competenza esclusiva.

 

Nel caso in cui la commissione responsabile per il merito non riconoscesse le prerogative della commissione associata, le decisioni adottate dalla prima restano valide, ma la seconda può presentare gli emendamenti direttamente in Aula, nei limiti delle sue competenze esclusive.»;

2.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 56, paragrafo 3:

 

«In seguito ad un rinvio in commissione sulla base del paragrafo 3, la commissione responsabile per il merito, prima di decidere sulla procedura, deve permettere ad una commissione associata a norma dell'articolo 50 di effettuare le sue scelte in relazione agli emendamenti che sono di sua competenza esclusiva, in particolare la scelta degli emendamenti che devono essere nuovamente sottoposti all'Aula.

 

Il termine fissato in conformità del paragrafo 3, secondo comma, decorre dal deposito per iscritto o su presentazione orale della relazione della commissione competente. Esso fa salva la possibilità per il Parlamento di determinare il momento opportuno per proseguire l'esame della procedura in questione.»;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


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