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Document 62009CA0028

Causa C-28/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d’Austria (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 29 CE — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione — Trasporti — Direttive 96/62/CE e 1999/30/CE — Divieto settoriale di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci — Qualità dell’aria — Tutela della salute e dell’ambiente — Principio di proporzionalità — Coerenza)

GU C 49 del 18.2.2012, pp. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-28/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 29 CE - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione - Trasporti - Direttive 96/62/CE e 1999/30/CE - Divieto settoriale di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci - Qualità dell’aria - Tutela della salute e dell’ambiente - Principio di proporzionalità - Coerenza)

2012/C 49/03

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, A. Alcover San Pedro e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: E. Riedl, G. Eberhard e C. Ranacher, agenti, L Schmutzhard, J. Thudium)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente sig.ra I. Bruni, successivamente sig.ra G. Palmieri, agenti, assistite dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries e M. Noort, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 29 CE — Divieto di circolazione per i camion con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci su un tratto dell’autostrada A12 «Inntalautobahn» — Giustificazione di tale divieto sulla base dell’art. 30 CE e della normativa comunitaria relativa alla qualità dell’aria ambiente

Dispositivo

1)

La Repubblica d’Austria, imponendo agli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci un divieto di circolazione su un tratto dell’autostrada A 12 nella valle dell’Inn (Austria), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 29 CE.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

3)

La Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


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