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Document 62009FA0083
Case F-83/09: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 26 May 2011 — Kalmár v Europol (Staff case — Europol staff — Dismissal — Request for annulment — Payment of remuneration — Effect of judgment ordering annulment)
Causa F-83/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 26 maggio 2011 — Kalmár/Europol (Funzione pubblica — Personale Europol — Licenziamento — Domanda di annullamento — Pagamento della remunerazione — Effetto di una sentenza di annullamento)
Causa F-83/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 26 maggio 2011 — Kalmár/Europol (Funzione pubblica — Personale Europol — Licenziamento — Domanda di annullamento — Pagamento della remunerazione — Effetto di una sentenza di annullamento)
GU C 252 del 27.8.2011, p. 51–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/51 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 26 maggio 2011 — Kalmár/Europol
(Causa F-83/09) (1)
(Funzione pubblica - Personale Europol - Licenziamento - Domanda di annullamento - Pagamento della remunerazione - Effetto di una sentenza di annullamento)
2011/C 252/109
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Andreas Kalmár (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. D. C. Coppens)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Da un lato, la domanda di annullare le decisioni di Europol 4 e 24 febbraio 2009 di licenziare il ricorrente e di sospenderlo dalle funzioni durante il periodo di preavviso. Dall’altro, la domanda diretta al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione 4 febbraio 2009 con la quale il Direttore dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha risolto il contratto a tempo determinato del sig. Kalmár, la decisione 24 febbraio 2009 con la quale il Direttore di Europol ha esonerato l’interessato dall’obbligo del preavviso nonché la decisione 18 luglio 2009 che respinge il suo reclamo, sono annullate. |
2) |
Europol è condannato a risarcire il danno causato al ricorrente per un importo di EUR 5 000. |
3) |
Il ricorso, per il resto, è respinto. |
4) |
Europol sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Kalmár. |
(1) GU C 24 del 30.01.2010, pag. 80.