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Document 62011TN0343

    Causa T-343/11: Ricorso proposto il 28 giugno 2011 — Paesi Bassi/Commissione

    GU C 252 del 27.8.2011, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/41


    Ricorso proposto il 28 giugno 2011 — Paesi Bassi/Commissione

    (Causa T-343/11)

    2011/C 252/91

    Lingua processuale: l’olandese

    Parti

    Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Ree, B. Koopman e C.Schillemans, procuratori)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’art. 1 della decisione della Commissione 15 aprile 2011, 2011/244/UE, pubblicata il 18 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella misura in cui l’art. 1 della suddetta decisione si riferisce ai Paesi Bassi e concerne l’esclusione dal finanziamento per un importo di EUR 22 691 407,79 applicata alle spese dichiarate negli anni 2006-2008 nel quadro dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con decisione 2011/244/UE, la Commissione ha considerato tutti i costi relativi alla stampa di scritte sugli imballaggi, senza riguardo alla natura e allo scopo delle medesime, come costi generali di produzione, ai sensi dell’allegato II del regolamento n. 1433/2003 (1) e non li ha dunque considerati idonei al finanziamento comunitario. Il governo dei Paesi Bassi sostiene che le scritte sugli imballaggi con una denominazione o un nome commerciale di organizzazioni di produttori, scritte aventi finalità promozionali, devono essere considerate come promozione generica delle vendite e/o promozione delle vendite per marchi di qualità e promozione delle vendite per denominazioni/nomi commerciali di organizzazioni di produttori. Le spese di siffatte operazioni danno diritto a finanziamento, ai sensi dell’allegato I del regolamento n. 1433/2003.

    Inoltre la Commissione, con la decisione 2011/244/UE, ha integralmente escluso dal finanziamento le spese nell’ambito dei programmi operativi dell’organizzazione di produttori FresQ per le stagioni di vendita 2004-2007, in base al giudizio che tale organizzazione di produttori non soddisfa i requisiti di riconoscimento di cui ai regolamenti n. 2200/96 (2) e n. 1433/2003. La Commissione fonda il suddetto giudizio sulla constatazione che alcune filiali per le vendite della FresQ vendono esclusivamente la produzione di un unico produttore e che, a seguito dell’asserita influenza di detto produttore sulla filiale stessa, la FresQ non svolge più la sua funzione di regia centrale riguardo allo smercio e alla determinazione del prezzo. Il governo dei Paesi Bassi si oppone a tale giudizio e alla conclusione, ad esso inerente, che le autorità olandesi avrebbero dovuto revocare il riconoscimento dell’organizzazione di produttori FresQ.

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente su una violazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 (3) e dell’art. 31 del regolamento n. 1290/2005 (4), in combinato disposto con l’art. 15 del regolamento n. 2200/96 e con l’art. 8, in combinato disposto con l’allegato I, punti 8 e 9, del regolamento n. 1433/2003, poiché la Commissione ha considerato le spese per le scritte sugli imballaggi come spese generiche di produzione e le ha escluse per questo motivo dal finanziamento.

    2)

    Secondo motivo, vertente su una violazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell’art. 31 del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l’art. 11 del regolamento n. 2200/96 e con gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1433/2003, essendosi concluso che l’organizzazione di produttori FresQ non avrebbe rispettato i criteri di riconoscimento.

    3)

    In subordine, terzo motivo, vertente su una violazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell’art. 31 del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l’art. 21 del regolamento n. 1433/2003, atteso che l’aiuto integrale ricevuto dalla FresQ per le stagioni di vendita 2004-2007 non è stato preso in considerazione ai fini del cofinanziamento comunitario.

    4)

    In ulteriore subordine, quarto motivo, vertente su una violazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell’art. 31 del regolamento n. 1290/2005, nonché del principio di proporzionalità, atteso che il livello della rettifica finanziaria è sproporzionato rispetto all’effettivo rischio finanziario per il Fondo agricolo.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 11 agosto 2003, n. 1433, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (GU L 203, pag. 25)

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1)

    (3)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103)

    (4)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1)


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