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Document 62011TN0338

Causa T-338/11: Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — Getty Images/UAMI (PHOTOS.COM)

GU C 252 del 27.8.2011, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/39


Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — Getty Images/UAMI (PHOTOS.COM)

(Causa T-338/11)

2011/C 252/87

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Getty Images (US), Inc. (Seattle, Stati Uniti) (rappresentante: avv. P. G. Olson)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, nel procedimento R 1831/2010-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PHOTOS.COM» per prodotti e servizi delle classi 9, 42 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8549991.

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), in combinato disposto con l’art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) ha erroneamente concluso che il marchio richiesto sia descrittivo dei prodotti/servizi per cui è stata chiesta la registrazione; ii) è incorsa in errore omettendo di tenere conto del fatto che il nome di dominio registrato della ricorrente corrisponde al marchio per cui è stata richiesta la registrazione e ha un effetto sulla valutazione del carattere distintivo del marchio; iii) ha erroneamente ritenuto che la documentazione fosse insufficiente a dimostrare che il marchio aveva acquisito carattere distintivo e ha basato la sua decisione su una comprensione e un’interpretazione errate delle prove prodotte. Violazione dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente negato l’importanza del fatto che l’UAMI, nell’ambito di una domanda precedente, avesse accettato il marchio «PHOTOS.COM» della ricorrente per prodotti e servizi simili.


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