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Document 62009TA0080
Case T-80/09 P: Judgment of the General Court of 12 July 2011 — Commission v Q (Appeal — Civil service — Officials — Cross-appeal — Psychological harassment — Article 12a of the Staff Regulations — Communication on the policy on psychological harassment at the Commission — Duty on the part of the administration to provide assistance — Article 24 of the Staff Regulations — Scope — Request for assistance — Provisional distancing measures — Duty to have regard for the welfare of officials — Liability — Claim for damages — Unlimited jurisdiction — Conditions for implementation — Staff report — Action for annulment — Interest in bringing proceedings)
Causa T-80/09 P: Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Commissione/Q ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Impugnazione incidentale — Molestie psicologiche — Art. 12 bis dello Statuto — Comunicazione sulla politica in materia di molestie psicologiche presso la Commissione — Dovere di assistenza dell’amministrazione — Art. 24 dello Statuto — Portata — Domanda di assistenza — Provvedimenti provvisori di allontanamento — Dovere di sollecitudine — Responsabilità — Domanda di risarcimento danni — Competenza a conoscere della legittimità e del merito — Presupposti di attuazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire» )
Causa T-80/09 P: Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Commissione/Q ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Impugnazione incidentale — Molestie psicologiche — Art. 12 bis dello Statuto — Comunicazione sulla politica in materia di molestie psicologiche presso la Commissione — Dovere di assistenza dell’amministrazione — Art. 24 dello Statuto — Portata — Domanda di assistenza — Provvedimenti provvisori di allontanamento — Dovere di sollecitudine — Responsabilità — Domanda di risarcimento danni — Competenza a conoscere della legittimità e del merito — Presupposti di attuazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire» )
GU C 252 del 27.8.2011, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/32 |
Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Commissione/Q
(Causa T-80/09 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Impugnazione incidentale - Molestie psicologiche - Art. 12 bis dello Statuto - Comunicazione sulla politica in materia di molestie psicologiche presso la Commissione - Dovere di assistenza dell’amministrazione - Art. 24 dello Statuto - Portata - Domanda di assistenza - Provvedimenti provvisori di allontanamento - Dovere di sollecitudine - Responsabilità - Domanda di risarcimento danni - Competenza a conoscere della legittimità e del merito - Presupposti di attuazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire)
2011/C 252/75
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: V. Joris, D. Martin e B. Eggers, agenti)
Altra parte nel procedimento: Q (Domsjö, Svezia) (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui quest’ultimo, al punto 2 del dispositivo, condanna la Commissione delle Comunità europee a versare a Q, a titolo di risarcimento, una somma pari a EUR 500, nonché la somma di EUR 15 000, quest’ultima a titolo di risarcimento del danno morale subito da Q a causa di un asserito ritardo nell’avvio dell’indagine amministrativa, e nella parte in cui, al fine di respingere il ricorso in primo grado per la restante parte, al punto 3 del dispositivo, esso statuisce, ai punti 147 — 189 della motivazione, sul «motivo relativo a molestie psicologiche sollevato da [Q]» pronunciando, al punto 230 della motivazione, il non luogo a statuire sulla domanda di annullamento dei rapporti di evoluzione della carriera riguardanti il ricorrente redatti, rispettivamente, per i periodi 1ogennaio — 31 ottobre e 1o novembre — 31 dicembre 2006. |
2) |
L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte per il resto. |
3) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica affinché statuisca sulla domanda di annullamento dei rapporti di evoluzione della carriera summenzionati nonché sull’importo dovuto à Q dalla Commissione a titolo del solo danno morale derivante dal rifiuto, da parte di quest’ultima, di adottare un provvedimento provvisorio di allontanamento. |
4) |
Le spese sono riservate. |