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Document 62009TA0080

    Causa T-80/09 P: Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Commissione/Q ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Impugnazione incidentale — Molestie psicologiche — Art. 12 bis dello Statuto — Comunicazione sulla politica in materia di molestie psicologiche presso la Commissione — Dovere di assistenza dell’amministrazione — Art. 24 dello Statuto — Portata — Domanda di assistenza — Provvedimenti provvisori di allontanamento — Dovere di sollecitudine — Responsabilità — Domanda di risarcimento danni — Competenza a conoscere della legittimità e del merito — Presupposti di attuazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire» )

    GU C 252 del 27.8.2011, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/32


    Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Commissione/Q

    (Causa T-80/09 P) (1)

    (Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Impugnazione incidentale - Molestie psicologiche - Art. 12 bis dello Statuto - Comunicazione sulla politica in materia di molestie psicologiche presso la Commissione - Dovere di assistenza dell’amministrazione - Art. 24 dello Statuto - Portata - Domanda di assistenza - Provvedimenti provvisori di allontanamento - Dovere di sollecitudine - Responsabilità - Domanda di risarcimento danni - Competenza a conoscere della legittimità e del merito - Presupposti di attuazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire)

    2011/C 252/75

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: V. Joris, D. Martin e B. Eggers, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Q (Domsjö, Svezia) (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)

    Oggetto

    Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui quest’ultimo, al punto 2 del dispositivo, condanna la Commissione delle Comunità europee a versare a Q, a titolo di risarcimento, una somma pari a EUR 500, nonché la somma di EUR 15 000, quest’ultima a titolo di risarcimento del danno morale subito da Q a causa di un asserito ritardo nell’avvio dell’indagine amministrativa, e nella parte in cui, al fine di respingere il ricorso in primo grado per la restante parte, al punto 3 del dispositivo, esso statuisce, ai punti 147 — 189 della motivazione, sul «motivo relativo a molestie psicologiche sollevato da [Q]» pronunciando, al punto 230 della motivazione, il non luogo a statuire sulla domanda di annullamento dei rapporti di evoluzione della carriera riguardanti il ricorrente redatti, rispettivamente, per i periodi 1ogennaio — 31 ottobre e 1o novembre — 31 dicembre 2006.

    2)

    L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte per il resto.

    3)

    La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica affinché statuisca sulla domanda di annullamento dei rapporti di evoluzione della carriera summenzionati nonché sull’importo dovuto à Q dalla Commissione a titolo del solo danno morale derivante dal rifiuto, da parte di quest’ultima, di adottare un provvedimento provvisorio di allontanamento.

    4)

    Le spese sono riservate.


    (1)  GU C 102 del 1o.05.2009


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