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Document 62011CN0330
Case C-330/11: Reference for a preliminary ruling from the Varnenski Administrativen Sad (Bulgaria). lodged on 29 June 2011 — Tsifrova kompania v Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsi Varna
Causa C-330/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 29 giugno 2011 — Tsifrova kompania/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
Causa C-330/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 29 giugno 2011 — Tsifrova kompania/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
GU C 252 del 27.8.2011, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 29 giugno 2011 — Tsifrova kompania/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
(Causa C-330/11)
2011/C 252/47
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad Varna
Parti
Ricorrente: Tsifrova kompania
Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
Questioni pregiudiziali
1) |
Cosa si debba intendere per «Internet» nel senso delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031 (1)), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce nel codice TARIC 8528711300. |
2) |
Cosa si debba intendere per «modem» nel senso delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce nel codice TARIC 8528711300. |
3) |
Cosa si debba intendere per «modulazione» e «demodulazione» nel senso delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce nel codice TARIC 8528711300. |
4) |
Quale sia la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top box DC 215 KL, in base alla quale deve avvenire la classificazione doganale: la ricezione di segnali televisivi o l’impiego di un modem che consente uno scambio interattivo di informazioni, necessario per accedere a Internet. |
5) |
Qualora la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top box DC 215 KL sia costituita dall’impiego di un modem che consente uno scambio interattivo di informazioni, necessario per accedere a Internet: se, per la classificazione doganale, rilevi il tipo di modulazione e demodulazione effettuata dal modem ovvero il tipo di modem impiegato, o se sia sufficiente che il modem consenta l’accesso ad Internet. |
6) |
In quale sottovoce e in quale codice occorra classificare un apparecchio che corrisponde alla descrizione dell’apparecchio DC 215 KL. |
7) |
Qualora il set-top-box DC 215 KL debba essere classificato nella sottovoce 8521 90 00 della nomenclatura combinata: se l’applicazione di un’aliquota positiva di dazi doganali sia un’applicazione legittima del diritto comunitario laddove una siffatta classificazione costituisca una violazione degli obblighi della Comunità risultanti dall’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione parte II b dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, o se dalla classificazione nella voce 8521 derivi la conseguenza che il set-top box DC 215 KL non rientra nell’ambito di applicazione della parte di cui trattasi dell’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione. |
(1) GU L 291, pag. 1.