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Document 62011CN0292
Case C-292/11 P: Appeal brought on 9 June 2011 by the European Commission against the judgment delivered on 29 March 2011 by the General Court (Third Chamber) in Case T-33/09 Portuguese Republic v European Commission
Causa C-292/11 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 29 marzo 2011 , causa T-33/09, Repubblica portoghese/Commissione europea
Causa C-292/11 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 29 marzo 2011 , causa T-33/09, Repubblica portoghese/Commissione europea
GU C 252 del 27.8.2011, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/19 |
Impugnazione proposta il 9 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 29 marzo 2011, causa T-33/09, Repubblica portoghese/Commissione europea
(Causa C-292/11 P)
2011/C 252/34
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, P. Costa de Oliveira e M. Heller, agenti)
Altra parte nel procedimento: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia
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annullare la sentenza del Tribunale 29 marzo 2011, causa T-33/09, Repubblica portoghese/Commissione; |
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decidere sulle questioni oggetto della presente impugnazione, che sono state oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale, e respingere la domanda della Repubblica portoghese di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 2008, che infligge una penalità; |
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condannare la Repubblica portoghese, oltre alle proprie spese, anche a quelle sostenute dalla Commissione sia in primo grado sia nell'ambito del presente ricorso |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha commesso errori di diritto 1) nell’avere erroneamente interpretato sia le competenze della Commissione nell’esecuzione delle sentenze della Corte emanate in applicazione dell'art. 260, n. 2, TFUE, sia le proprie competenze a verificare l’azione della Commissione; 2) nel decidere, nella sentenza impugnata, basandosi su una parziale lettura del dispositivo della sentenza del 2004 della Corte, la sussistenza di un inadempimento, così violando, l'art. 260, n. 2, TFUE. Inoltre, la sentenza del Tribunale risulta, comunque, viziata da un errore di diritto, poiché il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione, dal momento che ha giudicato sulla base di una motivazione insufficiente e contraddittoria che la Commissione era andata oltre i limiti dell’inadempimento come era stato constatato dalla stessa Corte.