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Document 62011FN0049

Causa F-49/11: Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — ZZ/Commissione

GU C 186 del 25.6.2011, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/36


Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-49/11)

2011/C 186/68

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. B. Rohde–Liebenau)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione europea recante rigetto della domanda del ricorrente di rimuovere alcuni documenti dal suo fascicolo medico e la domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:

annullare la decisione dell’APN 17 gennaio 2011 (n. R/588jlO);

ordinare alla Commissione di versare al ricorrente la somma di EUR 363,23 a titolo di rimborso di spese mediche;

ordinare alla Commissione di consentire al medico nominato dal ricorrente l’accesso al fascicolo personale nella sua interezza, compresi tutti i documenti medici,

O, alternativamente, spedendoli al legale rappresentante del ricorrente in questo procedimento,

o consentendo l’accesso a una copia dell’intero fascicolo,

o, ancora, consentendo l’accesso elettronico all’intero fascicolo;

ordinare alla Commissione di dichiarare che non esiste un fascicolo personale o medico parallelo o ulteriore;

o, in subordine, ordinare alla Commissione di distruggere qualsivoglia fascicolo ulteriore o eventuali copie,

o, in ulteriore subordine, ordinare alla Commissione di inserire tutto il contenuto di questi ultimi nel regolare fascicolo personale (o nella parte dello stesso relativa alla documentazione medica);

ordinare alla Commissione di risarcire il danno sofferto per la violazione dei suo diritti fondamentali all’onore e alla reputazione per l’importo che il Tribunale riterrà adeguato a seguito di valutazione ex aequo et bono e in base alla sua precedente giurisprudenza, ma comunque non inferiore allo stipendio anno netto del ricorrente nel periodo di suo regolare servizio presso la convenuta immediatamente precedente all’incidente del 2000;

ordinare alla Commissione di versare al ricorrente l’importo forfettario di EUR 717 863,04 pari ad otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio, ai sensi dell’art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto;

o, in subordine, ad una frazione di tale importo, per l’ammontare che il Tribunale ritenga adeguato a seguito di valutazione ex aequo et bono;

condannare la Commissione europea alle spese.


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