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Document 62011CN0132

Causa C-132/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 18 marzo 2011 — Tyrolean Airways Tiroler Gesellschaft mbH/Betriebsrat der Tyrolean Airways Tiroler Lufhfahrt Gesellschaft mbH

GU C 186 del 25.6.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 18 marzo 2011 — Tyrolean Airways Tiroler Gesellschaft mbH/Betriebsrat der Tyrolean Airways Tiroler Lufhfahrt Gesellschaft mbH

(Causa C-132/11)

2011/C 186/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Innsbruck

Parti

Appellante: Tyrolean Airways Tiroler Gesellschaft mbH

Appellato: Betriebsrat der Tyrolean Airways Tiroler Lufhfahrt Gesellschaft mbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione vigente, ed in particolare l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali (in combinato disposto con l’art. 6, n. 1, TUE), il principio generale di diritto dell’Unione (art. 6, n. 3, TUE) del divieto di discriminazioni fondate sull’età e gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE (1) ostino a una disciplina nazionale contenuta in un contratto collettivo che discrimini indirettamente le lavoratrici più anziane in quanto prende in considerazione, ai fini della determinazione del livello di inquadramento nel contratto collettivo e quindi della retribuzione, soltanto le competenze e conoscenze che esse hanno maturato come assistenti di volo presso una determinata compagnia aerea, e non anche le competenze e conoscenze di identico contenuto acquisite presso un’altra compagnia aerea del medesimo gruppo. Se questo valga anche per i contratti di lavoro stipulati prima del 1° dicembre 2009.

2)

Se un giudice nazionale possa trattare come parzialmente nulla e disapplicare, in forza dell’effetto diretto orizzontale del diritto dell’Unione, una clausola di un contratto di lavoro individuale che si ponga indirettamente in contrasto con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, con il principio generale di diritto dell’Unione del divieto di discriminazioni fondate sull’età e/o con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE, per analogia con la causa Rieser (2) e come nella giurisprudenza relativa agli accordi contrastanti con il diritto della concorrenza nella causa Béguelin (3).


(1)  Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

(2)  Sentenza 5 febbraio 2004, causa C-157/02, Racc. pag. I-1477.

(3)  Sentenza 25 novembre 1971, causa C-22/71 (Racc. pag. 949).


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