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Document 62009CA0537

Causa C-537/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal — Regno Unito) — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili ( «disability living allowance» ) — Prestazione separata — Prestazione speciale a carattere non contributivo — Non esportabilità]

GU C 186 del 25.6.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal — Regno Unito) — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-537/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili («disability living allowance») - Prestazione separata - Prestazione speciale a carattere non contributivo - Non esportabilità)

2011/C 186/09

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Regno Unito)

Parti

Ricorrenti: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione degli artt. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione vigente prima del 5 maggio 2005 — Assegno di sussistenza per persone disabili suddiviso in una componente «mancanza di autonomia» concessa a coloro che necessitano di un’assistenza personale e in una componente «mobilità» destinata a coloro che necessitano di un aiuto per spostarsi («Disability living allowance») — Possibilità di considerare, ai fini dell’applicazione del regolamento, la componente «mobilità» come una prestazione separata — Qualificazione di tale prestazione.

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631, nonché del regolamento n. 1408/71, in quest’ultima versione, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, dev’essere interpretato nel senso che la componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili («disability living allowance») costituisce una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo ai sensi di detta disposizione, menzionata nell’allegato II bis di tali regolamenti.

2)

Dall’esame della terza questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 nell’una o nell’altra delle sue versioni applicabili nelle cause principali, nella parte in cui tale articolo consente di subordinare la concessione della componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili a condizioni di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


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