Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex
Document 62009CA0384
Case C-384/09: Judgment of the Court (Third Chamber) of 5 May 2011 (reference for a preliminary ruling from the Tribunal de grande instance de Paris — France) — Prunus SARL, Polonium SA v Directeur des services fiscaux (Direct taxation — Free movement of capital — Article 64 TFEU — Legal persons established in a non-Member State — Ownership of immovable property located in a Member State — Tax on the market value of that property — Refusal of exemption — Assessment with regard to overseas countries and territories — Combating tax evasion — Joint and several liability)
Causa C-384/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux (Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Art. 64 TFUE — Persone giuridiche aventi sede in uno Stato terzo — Possesso di immobili situati in uno Stato membro — Imposta sul valore commerciale di tali immobili — Diniego di esenzione — Valutazione riguardo ai paesi e territori d’oltremare — Lotta contro l’evasione fiscale — Responsabilità solidale)
Causa C-384/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux (Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Art. 64 TFUE — Persone giuridiche aventi sede in uno Stato terzo — Possesso di immobili situati in uno Stato membro — Imposta sul valore commerciale di tali immobili — Diniego di esenzione — Valutazione riguardo ai paesi e territori d’oltremare — Lotta contro l’evasione fiscale — Responsabilità solidale)
GU C 186 del 25.6.2011, pp. 4-5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux
(Causa C-384/09) (1)
(Fiscalità diretta - Libera circolazione dei capitali - Art. 64 TFUE - Persone giuridiche aventi sede in uno Stato terzo - Possesso di immobili situati in uno Stato membro - Imposta sul valore commerciale di tali immobili - Diniego di esenzione - Valutazione riguardo ai paesi e territori d’oltremare - Lotta contro l’evasione fiscale - Responsabilità solidale)
2011/C 186/07
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Paris
Parti
Ricorrenti: Prunus SARL, Polonium SA
Convenuto: Directeur des services fiscaux
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance (Paris) — Interpretazione degli artt. 56 e seguenti del Trattato CE — Imposta sul valore patrimoniale degli immobili siti in Francia — Compatibilità con il Trattato di una normativa nazionale che esonera da tale imposta le persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva in Francia o in uno Stato membro dell’Unione europea, ma che subordinano il beneficio di tale esenzione, nel caso delle persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva sul territorio di uno Stato terzo, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra la Francia e detto Stato al fine di lottare contro la frode e l’evasione fiscali o all’esistenza di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla cittadinanza — Diniego dell’esenzione opposto a due società stabilite nelle Isole Vergini Britanniche — Obbligo di versare l’imposta in solido a carico di persone giuridiche stabilite in Francia
Dispositivo
L’art. 64, n. 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che l’art. 63 TFUE non pregiudica l’applicazione di una normativa nazionale in vigore al 31 dicembre 1993, la quale esonera dall’imposta sul valore commerciale degli immobili situati sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea le società aventi la sede sociale sul territorio di questo Stato, e che subordina tale esenzione, per una società la cui sede sociale è situata sul territorio di un paese e territorio d’oltremare, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra detto Stato membro e questo territorio con l’obiettivo di combattere l’evasione e l’elusione fiscale, o alla circostanza che, in applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla cittadinanza, dette persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un’imposizione più onerosa di quella cui sono soggette le società stabilite sul territorio del medesimo Stato membro.