EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0384

Causa C-384/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux (Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Art. 64 TFUE — Persone giuridiche aventi sede in uno Stato terzo — Possesso di immobili situati in uno Stato membro — Imposta sul valore commerciale di tali immobili — Diniego di esenzione — Valutazione riguardo ai paesi e territori d’oltremare — Lotta contro l’evasione fiscale — Responsabilità solidale)

GU C 186 del 25.6.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux

(Causa C-384/09) (1)

(Fiscalità diretta - Libera circolazione dei capitali - Art. 64 TFUE - Persone giuridiche aventi sede in uno Stato terzo - Possesso di immobili situati in uno Stato membro - Imposta sul valore commerciale di tali immobili - Diniego di esenzione - Valutazione riguardo ai paesi e territori d’oltremare - Lotta contro l’evasione fiscale - Responsabilità solidale)

2011/C 186/07

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Paris

Parti

Ricorrenti: Prunus SARL, Polonium SA

Convenuto: Directeur des services fiscaux

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance (Paris) — Interpretazione degli artt. 56 e seguenti del Trattato CE — Imposta sul valore patrimoniale degli immobili siti in Francia — Compatibilità con il Trattato di una normativa nazionale che esonera da tale imposta le persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva in Francia o in uno Stato membro dell’Unione europea, ma che subordinano il beneficio di tale esenzione, nel caso delle persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva sul territorio di uno Stato terzo, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra la Francia e detto Stato al fine di lottare contro la frode e l’evasione fiscali o all’esistenza di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla cittadinanza — Diniego dell’esenzione opposto a due società stabilite nelle Isole Vergini Britanniche — Obbligo di versare l’imposta in solido a carico di persone giuridiche stabilite in Francia

Dispositivo

L’art. 64, n. 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che l’art. 63 TFUE non pregiudica l’applicazione di una normativa nazionale in vigore al 31 dicembre 1993, la quale esonera dall’imposta sul valore commerciale degli immobili situati sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea le società aventi la sede sociale sul territorio di questo Stato, e che subordina tale esenzione, per una società la cui sede sociale è situata sul territorio di un paese e territorio d’oltremare, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra detto Stato membro e questo territorio con l’obiettivo di combattere l’evasione e l’elusione fiscale, o alla circostanza che, in applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla cittadinanza, dette persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un’imposizione più onerosa di quella cui sono soggette le società stabilite sul territorio del medesimo Stato membro.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


Top