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Document 62010CN0534

Causa C-534/10 P: Impugnazione proposta il 17 dicembre 2010 da Brookfield New Zealand Ltd; Elaris SNC avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 , causa T-135/08, Schniga/UCVV — Elaris e Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)

GU C 38 del 5.2.2011, pp. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/2


Impugnazione proposta il 17 dicembre 2010 da Brookfield New Zealand Ltd; Elaris SNC avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010, causa T-135/08, Schniga/UCVV — Elaris e Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)

(Causa C-534/10 P)

2011/C 38/03

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Brookfield New Zealand Ltd; Elaris SNC (rappresentante: avv. M. Eller)

Altre parti nel procedimento: Ufficio delle varietà vegetali, Schniga GmbH

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul merito della causa o, in subordine, statuendo in via definitiva, respingere il ricorso della ricorrente Schniga GmbH e, di conseguenza, confermare la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV 21 novembre 2007, nei procedimenti A-003/2007 e A-004/2007

condannare al rimborso delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede che la sentenza impugnata venga respinta per i seguenti motivi:

I.   Irricevibilità del terzo motivo di ricorso invocato dalla ricorrente Schniga GmbH. Riesame illegittimo dei fatti constatati dalla commissione di ricorso. Violazione dell'art. 73, n. 2, del regolamento n. 2100/94 (1) (in prosieguo: il «regolamento»).

Il terzo motivo dedotto dalla ricorrente Schniga GmbH, a sostegno del suo ricorso di annullamento della decisione della commissione di ricorso e confermato dalla sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere respinto per irricevibilità, in quanto comportava un riesame dei fatti, non autorizzato ai sensi dell'art. 73, n. 2, del regolamento.

Il Tribunale ha violato l'art. 73, n. 2, del regolamento riesaminando illegittimamente gli accertamenti di fatto della commissione di ricorso in ordine al contenuto effettivo della domanda individuale ai sensi dell'art. 55, n. 4, del regolamento e alla loro comprensione da parte della ricorrente.

II.   Violazione del combinato disposto degli artt. 55, n. 4, 61, n. 1, lett. b), e 80 del regolamento n. 2100/94.

Il Tribunale ha erroneamente affermato (o ha considerato implicitamente) che l'art. 55, n. 4, del regolamento conferisce all'UCVV il potere di presentare domande in casi individuali, la cui inosservanza comporta il rigetto di una domanda a norma dell'art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento, non soltanto relativamente alla qualità del materiale da presentare entro un determinato termine, ma anche in merito ai documenti che attestano detta qualità.

Il Tribunale ha erroneamente affermato (o ha considerato implicitamente) che l'art. 55 n. 4, del regolamento conferisce all'UCVV il potere di scindere le proprie domande in casi individuali, la cui inosservanza comporta il rigetto di una domanda a norma dell'art. 61, n. 1, lett. b), in due domande autonome e indipendenti, una riguardante il materiale in quanto tale e l'altra riguardante i documenti comprovanti la qualità.

Il Tribunale ha erroneamente affermato (o ha considerato implicitamente) che il combinato disposto degli artt. 55 n. 4, e 61, n. 1, lett. b) del regolamento conferisce all'UCVV il potere di autorizzare una nuova presentazione del materiale allorquando il termine in precedenza fissato per presentare il materiale di una certa qualità è già scaduto, per il semplice fatto che il termine assegnato per presentare prove documentali, in ordine alla qualità di detto materiale, non è ancora scaduto.

Il Tribunale ha erroneamente affermato (o ha considerato implicitamente) che il combinato disposto degli artt. 55 n. 4, e 61, n. 1, lett. b), del regolamento conferisce all'UCVV il potere di autorizzare una nuova presentazione del materiale esente da virus, mentre il termine per presentare detto materiale è scaduto ed è apparso in definitiva che detto materiale non era esente da virus.

Il Tribunale ha affermato (o ha considerato implicitamente) erroneamente che — visto che il materiale presentato era infetto da un virus e che pertanto nessun certificato sanitario poteva o potrà mai essere inviato per tale materiale –l'espressione «non appena possibile» riguardante l'invito a produrre il certificato sanitario mancante per il materiale già presentato, non poteva essere inteso come termine massimo né, in alcun caso, come termine massimo scaduto in ordine ad una domanda individuale a norma dell'art. 55, n. 4, del regolamento, comportante il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento.

Inoltre, il Tribunale ha affermato (o ha considerato implicitamente) erroneamente che l'art. 55 n. 4, del regolamento conferisce all'UCVV un pieno potere discrezionale, senza alcun altro controllo gerarchico o giurisdizionale, per garantire l'esattezza giuridica e la chiarezza delle proprie domande in casi individuali, la cui inosservanza comporta il rigetto di una domanda a norma dell'art. 61, n. 1, lett. b) del regolamento e che l'UCVV può procedere ad una siffatta valutazione discrezionale a) a prescindere dal fatto che il richiedente abbia o meno chiesto formalmente e nei termini una restitutio in integrum ai sensi dell'art. 80 del regolamento e b) senza alcuna considerazione dell'effettiva comprensione che il richiedente ha di una tale domanda o della sua buona o cattiva fede nell'interpretazione di quest'ultima.


(1)  GU L 227, pag. 1.


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