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Document 62010CN0357

Causa C-357/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 luglio 2010 — Duomo Gpa Srl/Comune di Baranzate

GU C 260 del 25.9.2010, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 luglio 2010 — Duomo Gpa Srl/Comune di Baranzate

(Causa C-357/10)

()

2010/C 260/09

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Duomo Gpa Srl

Convenuto: Comune di Baranzate

Questioni pregiudiziali

1)

se ostino alla corretta applicazione degli articoli 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE (1) le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale;

2)

se ostino alla corretta applicazione degli articoli 3,10, 43, 49 ed 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalia legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale.


(1)  GU L 376, p. 36


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