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Document 62010FN0031
Case F-31/10: Action brought on 14 May 2010 — Guittet v Commission
Causa F-31/10: Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Guittet/Commissione
Causa F-31/10: Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Guittet/Commissione
GU C 179 del 3.7.2010, p. 59–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/59 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Guittet/Commissione
(Causa F-31/10)
(2010/C 179/105)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christian Guittet (Cannes, Francia) (rappresentante: avv. L. Levi)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Da un lato, l’annullamento della decisione di concludere il procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto riconoscendo al ricorrente un tasso d’invalidità permanente del 64,5%, dall’altro, una domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell’APN 27 luglio 2009 con cui si conclude il procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto a seguito dell’incidente occorso al ricorrente l’8 dicembre 2003; |
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se necessario, annullare la decisione 16 febbraio 2010 recante rigetto del reclamo del ricorrente; |
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di conseguenza, che sia accertato il tasso d’invalidità permanente parziale (IPP) in base alla regolamentazione e alla tabella di valutazione in vigore il giorno dell’incidente e sino al 1o gennaio 2006, e sia ripreso l’esame della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto da parte di una commissione medica composta in maniera imparziale, indipendente e neutra, che possa lavorare rapidamente, in condizioni di totale indipendenza e assenza di pregiudizi; |
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condannare la convenuta al pagamento di interessi di mora sul capitale dovuto ai sensi dell’art. 73 dello Statuto ad un tasso del 12 % su un periodo a partire, al più tardi, dall’8 dicembre 2004, fino al momento del completo pagamento del capitale; |
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condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito a causa della decisione adottata, valutato, in via di equità, in EUR 50 000; |
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Condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale subito a causa della decisione adottata, valutato, in via di equità, in EUR 15 000; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |