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Document 62010FN0031

    Causa F-31/10: Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Guittet/Commissione

    GU C 179 del 3.7.2010, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 179/59


    Ricorso proposto il 14 maggio 2010 — Guittet/Commissione

    (Causa F-31/10)

    (2010/C 179/105)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Christian Guittet (Cannes, Francia) (rappresentante: avv. L. Levi)

    Convenuta: Commissione europea

    Oggetto e descrizione della controversia

    Da un lato, l’annullamento della decisione di concludere il procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto riconoscendo al ricorrente un tasso d’invalidità permanente del 64,5%, dall’altro, una domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione dell’APN 27 luglio 2009 con cui si conclude il procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto a seguito dell’incidente occorso al ricorrente l’8 dicembre 2003;

    se necessario, annullare la decisione 16 febbraio 2010 recante rigetto del reclamo del ricorrente;

    di conseguenza, che sia accertato il tasso d’invalidità permanente parziale (IPP) in base alla regolamentazione e alla tabella di valutazione in vigore il giorno dell’incidente e sino al 1o gennaio 2006, e sia ripreso l’esame della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto da parte di una commissione medica composta in maniera imparziale, indipendente e neutra, che possa lavorare rapidamente, in condizioni di totale indipendenza e assenza di pregiudizi;

    condannare la convenuta al pagamento di interessi di mora sul capitale dovuto ai sensi dell’art. 73 dello Statuto ad un tasso del 12 % su un periodo a partire, al più tardi, dall’8 dicembre 2004, fino al momento del completo pagamento del capitale;

    condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito a causa della decisione adottata, valutato, in via di equità, in EUR 50 000;

    Condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale subito a causa della decisione adottata, valutato, in via di equità, in EUR 15 000;

    condannare la Commissione europea alle spese.


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